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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16961/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in Cassazione con due motivi: 1) censura della motivazione per presunta contraddittorietà e omessa valutazione di un alibi (secondo controllo alle ore 12:40 riferito dall'imputato e dalla moglie), nonché contestazione dell'identificazione dell'autore del tentato furto del ciclomotore per caratteristiche fisiche e abbigliamento; deduzione formulata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), c.p.p.; 2) deduzione di nullità della sentenza per mancata dichiarazione di improcedibilità per difetto di querela relativamente al capo 2), in ragione della modificazione della procedibilità a querela per effetto del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con efficacia dal 30 dicembre 2022.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che il ricorrente chiedeva una diversa valutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità e dunque inammissibile. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura manifestamente infondata: la persona offesa aveva presentato querela orale nell'immediatezza dell'arresto, come documentato, e la costituzione di parte civile non revocata nei gradi successivi equivale alla querela ai fini della procedibilità per i reati divenuti perseguibili a querela; la giurisprudenza di legittimità è stata richiamata a sostegno di tale principio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento, in via equitativa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale

    artt. 56, 624, 625, primo comma n. 2 e 7; art. 385, primo e terzo comma

    Indicano i reati contestati e aggravanti per i quali il ricorrente è stato condannato in primo grado e confermato in appello

  • Codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. d) ed e.; art. 616, comma 1

    Art. 606 delimita i motivi di ricorso per Cassazione; la Corte ha ritenuto che il primo motivo fosse, in realtà, una richiesta di rivalutazione dei fatti. Art. 616 prevede la condanna alle spese e eventuale sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità

  • D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia)

    effetto dal 30 dicembre 2022; lett. i) richiamata nel ricorso

    Ha modificato la procedibilità di taluni reati rendendoli perseguibili a querela; la Corte ha però rilevato che, anche dopo la riforma, la presenza di querela era soddisfatta dalla querela orale immediata e dalla costituzione di parte civile non revocata

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione - Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997 (Dessinnone)

    Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997

    Principio secondo cui la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli elementi di fatto, escludendo la possibilità di rieducazione probatoria in Cassazione

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione - Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018 (Saltino)

    Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018

    Stabilisce che la volontà punitiva della persona offesa può desumersi anche da atti non formali e che la costituzione di parte civile non revocata può equivalere a querela quando la procedibilità sia divenuta a querela per disposizioni sopravvenute

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione - altre pronunce richiamate

    Sez. 6, n. 5456 del 04/11/2020; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015; Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023; Sez. 5, n. 43478 del 19/10/2001; Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019

    Ulteriori precedenti richiamati confermano il divieto per la Cassazione di rivedere la valutazione di merito e chiariscono i criteri per riconoscere la volontà punitiva della persona offesa anche in atti diversi dalla querela formale

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è competente a rivedere la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito: i motivi che chiedono semplicemente una diversa lettura degli elementi di fatto risultano inammissibili
  • Per censurare la motivazione in Cassazione occorre indicare vizi di diritto o contraddizioni logiche della motivazione stessa, non limitarsi a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti
  • Quando la procedibilità di un reato cambia in corso di giudizio (ad esempio da d'ufficio a perseguibile a querela), atti come la querela orale tempestiva e la costituzione di parte civile non revocata possono essere considerati idonei a soddisfare il nuovo requisito della querela
  • È fondamentale documentare tempestivamente la querela e conservare la prova della stessa (verbali, comunicazioni di notizia di reato) per evitare eccezioni sulla improcedibilità in fasi successive del processo
  • La presentazione di ricorso manifestamente infondato o non ammissibile può comportare la condanna alle spese processuali e sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende

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