Cassazione Penale, Sentenza n. 7152/2024 del 16/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello per vizio di motivazione (omessa, apodittica e contraddittoria) e travisamento della prova dopo la rinnovazione istruttoria disposta in sede di rinvio. In particolare sostenevano che la Corte non avesse rispettato il dictum della Cassazione: non aveva verificato adeguatamente se la persona offesa avesse conservato anche il solo compossesso del lastrico solare, aveva valutato in modo esclusivo e non collegato alle altre prove la dichiarazione della persona offesa sulla presunta “rottura della chiave” e non aveva considerato le prove testimoniali e documentali (tra cui le dichiarazioni degli agenti) che indicavano il possesso esclusivo o il modo di godimento del lastrico da parte dei Riggio. Inoltre si contestava l'errata esclusione dell'esimente della cosiddetta violenza reintegrativa (violenza manutentiva) e la mancata motivazione sui profili di immediatezza della reazione dei ricorrenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato previsto dall'art. 392 c.p. e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta. La Corte ha rilevato omissioni e motivazione apparente/apodittica del giudice di rinvio rispetto ai punti espressamente indicati dalla precedente sentenza di annullamento (in particolare la verifica del compossesso e la correlazione tra tale verifica e la valutazione della violenza reintegrativa), imponendo che tali lacune vengano colmate nel nuovo giudizio.
Norme richiamate
Il reato di spoglio (art. 392) è il centro del giudizio di rinvio; la Cassazione ha richiesto che si verifichi e motivi la sussistenza del compossesso della persona offesa e la legittimità della reazione reintegrativa rispetto alla situazione fattuale.
Richiamato in sede cautelativa nel procedimento; la Corte ha precisato che il perimetro del giudizio di rinvio era limitato, in concreto, al capo relativo all'art. 392 e che i rilievi relativi all'art. 393 non erano al centro del ricorso del Procuratore generale.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limitazione della ricostruzione dei motivi in motivazione ai fini del processo di cassazione; la Corte ha trattato i motivi nei limiti consentiti.
Richiamato nella critica alla rinnovazione istruttoria: i ricorrenti lamentavano che la rinnovazione non fosse stata adeguatamente integrata nella motivazione e nel confronto con le altre prove.
art. 581 lett. c), 587, 598 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate dalla difesa per denunciare travisamento della prova e violazione delle regole di formazione della prova; la Corte di cassazione ha riconosciuto la necessità di una motivazione puntuale e congrua rispetto alle evidenze probatorie.
Giurisprudenza rilevante (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, Troise)
Principio secondo cui, se la Corte d'appello riforma in senso assolutorio una sentenza di condanna, pur senza obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva, è comunque richiesta una motivazione puntuale che si confronti con le argomentazioni della sentenza riformata e giustifichi razionalmente il diverso giudizio.
Massime di principio
- Quando la Cassazione annulla con rinvio, il giudice del rinvio è obbligato a trattare puntualmente i punti specifici indicati dal dictum della Cassazione; non è consentito introdurre valutazioni eccentriche o non pertinenti al perimetro del rinvio.
- Se la Corte d'appello riforma in senso assolutorio una sentenza di condanna, deve fornire motivazione dettagliata e confrontarsi con le argomentazioni della sentenza riformata, soprattutto quando è stata disposta una rinnovazione istruttoria.
- La valutazione della sussistenza del compossesso o del possesso esclusivo è elemento pregiudiziale in cause possessorie: il giudice deve esaminare e motivare le risultanze documentali e testimoniali che lo riguardano prima di decidere sulla legittimità di una reazione reintegrativa.
- L'esimente della violenza reintegrativa richiede accertamento dell'immediatezza e del nesso temporale tra l'azione di spoglio e la reazione: il giudice deve esplicitare come i fatti concretamente ritenuti provati soddisfano tali requisiti.
- Il travisamento della prova e la motivazione apparente costituiscono motivo di annullamento quando il giudice omette di considerare elementi probatori rilevanti o si limita ad enunciazioni non supportate da un ragionamento logico e riferito alle prove in atti.
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