Cassazione Civile, Ordinanza n. 05424/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, emesso con metodologia parziale ex art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973, con recupero di maggiori IRPEF, IRAP e IVA. L'atto traeva origine da un controllo svolto nei confronti di una società terza e da un successivo questionario; l'Ufficio contestava l'indeducibilità di costi e l'indetraibilità dell'IVA su fatture di acquisto ritenute oggettivamente inesistenti. La CTP aveva accolto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio. In Cassazione la contribuente proponeva ricorso affidato a tre motivi, ma in corso di giudizio depositava memoria attestando di aver aderito alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193/2016, con documentazione relativa alla presa in carico del carico, alla comunicazione delle somme dovute e al pagamento delle rate; chiedeva quindi dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione relativi al periodo d'imposta in contestazione, documentata dalla contribuente mediante atto di presa in carico, comunicazione delle somme dovute e quietanze delle rate pagate. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. La Corte ha inoltre rilevato che non sussistevano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di adesione alla definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma richiamata come base dell'accertamento parziale impugnato; il testo non sviluppa ulteriori profili applicativi della disposizione.
art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
Norma utilizzata per la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione; l'adesione validamente documentata determina la cessazione della materia del contendere.
Cass., Sez. VI, 7 giugno 2018, n. 14782
Richiamata per affermare che, in caso di adesione alla definizione agevolata, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- L'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, quando riguardi specificamente il debito oggetto del giudizio ed sia comprovata documentalmente, determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo.
- In presenza di estinzione per definizione agevolata, il giudice non decide il merito dell'impugnazione dell'avviso di accertamento.
- L'adesione alla definizione agevolata esclude, in tale evenienza, il raddoppio del contributo unificato.
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