Cassazione Penale, Ordinanza n. 25140/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione di hashish in quantità superiore a 30 grammi, suddivisa in quattro stecche e occultata negli slip, ritenuta destinata allo spaccio. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per omessa risposta della Corte territoriale su deduzioni difensive già svolte in appello: la sua presenza a Poggibonsi, l'asserita compatibilità del contesto con il consumo personale, le modalità di occultamento e l'assenza di strumenti tipici dello spaccio, come bilancini. Con il secondo e terzo motivo ha sostenuto che mancasse la prova dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, cioè della destinazione a cessione della sostanza e della finalità di spaccio. Con il quarto motivo ha invocato la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p..
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che tutti i motivi erano una mera riproposizione di doglianze già dedotte in appello e specificamente disattese, dunque non idonee a confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre osservato che le censure sui primi tre motivi miravano in realtà a una rivalutazione del fatto e del materiale probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità. È stata ritenuta corretta anche la valutazione di merito che escludeva la particolare tenuità del fatto, sulla base degli indici di gravità oggettiva e del grado di colpevolezza. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La condotta di detenzione di stupefacente è stata ritenuta, in base a quantità, modalità di confezionamento, occultamento e comportamento dell'imputato, sintomatica della destinazione allo spaccio.
Invocato dalla difesa come parametro del dovere di motivazione della sentenza di appello.
Invocato dalla difesa come parametro del contenuto della motivazione della sentenza.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla difesa a sostegno della censura di vizio motivazionale.
Invocato dalla difesa per la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto la sua non applicabilità in ragione degli indici di gravità valorizzati dai giudici di merito.
Richiamato per affermare che la motivazione sulla gravità del fatto e sul grado di colpevolezza può desumersi anche implicitamente dalla valutazione degli indici sanzionatori.
Norma applicata per porre a carico del ricorrente le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare, senza apportare specifiche censure critiche, i motivi già dedotti in appello e già motivatamente respinti dal giudice di merito.
- Le doglianze che richiedono una diversa lettura delle prove o una rivalutazione del merito sono precluse al giudice di legittimità, il quale può verificare solo la correttezza giuridica e la logicità della motivazione.
- In materia di stupefacenti, la destinazione allo spaccio può essere desunta da una valutazione complessiva di quantità non esigua, modalità di suddivisione della sostanza, modalità di occultamento e condotta dell'agente, anche in assenza di strumenti tipici di confezionamento o pesatura.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la motivazione di merito evidenzi, anche implicitamente, indici di gravità oggettiva del reato e del grado di colpevolezza incompatibili con la causa di non punibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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