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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34564/2022 del 19/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione proposta dal difensore contro il decreto che aveva confermato l'applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per tre anni. Il ricorrente deduce violazione del principio del ne bis in idem sostenendo che gli atti e le notizie di reato su cui si era fondata la nuova valutazione della pericolosità (in particolare la comunicazione di notizia di reato del 18/02/2016 e relativi allegati) erano già in possesso del pubblico ministero al momento della prima richiesta e dunque inutilizzabili; contesta inoltre la possibilità invocata dai giudici di non allegare atti coperti da segreto istruttorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che il principio del ne bis in idem è applicabile anche nei procedimenti di prevenzione ma opera rebus sic stantibus: non impedisce la rivalutazione della pericolosità quando emergano elementi nuovi o elementi preesistenti non valutati nel contraddittorio precedente (anche per esigenze investigative/di segretezza). La Corte territoriale ha indicato come nuovi alcuni fatti del 2018-2019 e come preesistenti ma non dedotti altri atti emersi successivamente per esigenze investigative; tale ricostruzione è stata ritenuta congrua. Condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 1, lett. b) D. Lgs. n. 159 del 2011

    Norma richiamata per la definizione della pericolosità sociale quale presupposto dell'applicazione della sorveglianza speciale; utilizzata come parametro per la rinnovata valutazione della pericolosità.

  • art. 648-bis cod. pen.

    Reato richiamato negli addebiti che hanno concorso alla nuova valutazione della pericolosità.

  • art. 12-quinquies D.L. n. 306 del 1992

    Norma riferita agli addebiti penali utilizzati nella ricostruzione dei fatti che hanno inciso sulla misura di prevenzione.

  • Principio del ne bis in idem

    Applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma con efficacia rebus sic stantibus: non ostacola una nuova applicazione o aggravamento della misura se emergono elementi ulteriori o precedentemente non valutati.

  • Sez. U, n. 600 del 29/10/2009 (Galdieri)

    Giurisprudenza di legittimità che ha chiarito i limiti dell'applicazione del ne bis in idem nei procedimenti camerali e di prevenzione, citata per sostenere la possibilità di rivalutazione in presenza di nuovi elementi.

  • Sez. 1, n. 47233 del 15/07/2016 (Di Gioia)

    Precedente interpretativo coerente sul tema della rivalutazione della pericolosità e dei limiti del ne bis in idem nei procedimenti di prevenzione.

  • Sez. 6, n. 53941 del 03/10/2018 (Sabatelli)

    Ulteriore pronuncia di legittimità che conferma la ragionevole possibilità di nuova valutazione sulla base di elementi non valutati precedentemente.

  • Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 (Repaci)

    Richiamata per il principio secondo cui in materia di misure di prevenzione il ricorso in cassazione è limitato a questioni di legge e non può essere trasformato in un nuovo esame di merito sulla motivazione non viziata di diritto.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla responsabilità per le spese quando il ricorso è dichiarato inammissibile e alla mancanza di esenzione motivata dalla parte.

Massime di principio

  • Il divieto del ne bis in idem si applica anche nei procedimenti di prevenzione ma con efficacia limitata: impedisce la riproposizione solo se la situazione è sostanzialmente immutata (rebus sic stantibus).
  • La riapertura o aggravamento di misure di prevenzione è legittima quando emergono elementi nuovi o quando sussistono elementi preesistenti che non sono stati oggetto di valutazione nel precedente procedimento per reali esigenze investigative o di segretezza.
  • L'utilizzabilità di atti coperti da segreto istruttorio può essere giustificata se la mancata presentazione preventiva era legata a esigenze investigative e se successivamente tali atti vengono valutati nel contraddittorio; il giudice deve comunque fornire motivazione congrua sull'inutilizzabilità precedente.
  • In cassazione avverso provvedimenti di prevenzione i mezzi consentiti sono limitati (spesso ai soli vizi di diritto); non sono sempre ammissibili nuovi rilievi di merito sulla valutazione della pericolosità se la motivazione è congrua.
  • Per il difensore: verificare documenti processuali precedenti per dimostrare concretamente che gli elementi erano stati valutati in sede precedente; se si prospetta segreto istruttorio, raccolta e documentazione puntuale per contestare l'effettiva novità degli elementi.

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