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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25666/2021 del 22/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un lungo giudizio in materia di indennità di espropriazione e di occupazione relativa a un fondo ablato per la realizzazione di un edificio scolastico. Dopo un primo giudizio definito con liquidazioni molto contenute, in sede di rinvio la Corte d'appello aveva determinato importi assai più elevati e li aveva "attualizzati" fino alla data della decisione, con riconoscimento degli interessi dalla sentenza al saldo. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, articolato in più profili, denunciando violazione degli artt. 1277, 1284, 1224 e 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. In sostanza ha sostenuto: che la domanda di rivalutazione/attualizzazione non sarebbe stata ritualmente proposta; che il credito per indennità di espropriazione e occupazione è debito di valuta e non può essere automaticamente rivalutato; che sarebbe stato violato un giudicato interno; e che, comunque, il maggior danno da ritardato adempimento ex art. 1224, comma 2, c.c. non poteva essere liquidato senza il rispetto dei criteri presuntivi e probatori elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, non essendo sufficiente un generico riferimento alla svalutazione monetaria lungo un arco temporale molto esteso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti precisati in motivazione, rilevando che la Corte d'appello aveva liquidato il maggior danno da ritardo senza applicare correttamente i criteri legali e giurisprudenziali: in particolare, aveva proceduto ad un'attualizzazione del credito senza ancorarla né al saggio legale pro tempore, né al parametro residuale del rendimento medio netto dei titoli di Stato a breve scadenza, né a specifiche allegazioni e prove del pregiudizio ulteriore. Sono stati invece reputati infondati o inammissibili gli altri profili: la censura sulla domanda di attualizzazione non era specifica; la doglianza sulla natura di valuta del debito non colpiva la ratio della decisione impugnata; la questione del giudicato interno è stata ritenuta manifestamente infondata. La sentenza impugnata è stata dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso è stato proposto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 1277 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di computo della somma dovuta.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di interessi legali.

  • art. 1224 c.c.

    Per le obbligazioni di valuta il creditore, in caso di ritardo, può domandare il risarcimento del maggior danno, che non è automatico ma va allegato e provato secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sul maggior danno.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate nella valutazione delle prove.

  • art. 336 c.p.c.

    La cassazione della precedente sentenza ha travolto anche le statuizioni dipendenti sull'attualizzazione del credito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stata disposta la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

Massime di principio

  • Nel caso di obbligazioni di valuta, il creditore non ottiene automaticamente la rivalutazione monetaria della somma dovuta, ma deve proporre domanda di risarcimento del maggior danno da ritardo ex art. 1224, comma 2, c.c., allegando e provando i fatti costitutivi del pregiudizio ulteriore.
  • Il maggior danno da ritardato pagamento di un debito di valuta può essere presunto solo entro i limiti del raffronto tra il saggio degli interessi legali e il rendimento medio netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi nel periodo di mora.
  • Se il creditore pretende un risarcimento superiore a quello desumibile dal parametro presuntivo di mercato, grava su di lui l'onere di provare specificamente l'entità ulteriore del pregiudizio, anche per presunzioni.
  • Il debitore, per contrastare la pretesa risarcitoria, può dimostrare che il creditore, se avesse ricevuto tempestivamente la somma, non avrebbe potuto investirla in modo redditizio superiore al saggio legale.
  • La cassazione di una sentenza rescindente che investe la quantificazione del credito travolge anche le statuizioni dipendenti sulla sua attualizzazione, quando queste siano logicamente e giuridicamente consequenziali alla parte cassata.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoGiudicato

Testo integrale

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