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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36058/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Le due imputate hanno impugnato la sentenza del 1° aprile 2026 della Corte di appello di Milano, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Monza il 5 giugno 2025 alla pena, per ciascuna, di 2 anni e 4 mesi di reclusione ed euro 6.000 di multa per truffa. Con il primo e il quarto motivo hanno contestato il diniego delle attenuanti generiche, denunciando violazione degli artt. 62-bis e 167 c.p., omessa valutazione di una prova decisiva e vizi di motivazione: la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che l’estinzione del reato oggetto della sentenza di applicazione concordata della pena del 29 ottobre 2013 riguardasse soltanto una delle imputate, mentre il provvedimento del giudice dell’esecuzione del 21 ottobre 2024 aveva dichiarato estinti il reato e i relativi effetti penali per entrambe. Con il secondo motivo hanno censurato, ai sensi degli artt. 163 e 168 c.p., il diniego dei benefici di legge e la necessità prospettata di una revoca esecutiva della sospensione condizionale concessa nel 2013, sostenendo che il reato precedente si era estinto per decorso del termine quinquennale. Con il terzo motivo hanno denunciato illogicità della motivazione sulla recidiva: a loro avviso, l’estinzione del precedente per entrambe giustificava l’esclusione della recidiva e rendeva incoerente la valutazione di una crescente proclività a delinquere riferita a una sola imputata. La Corte di cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto non sindacabile in cassazione il diniego delle attenuanti generiche, motivato con l’assenza di elementi positivi, in particolare di resipiscenza e di iniziative risarcitorie, anche parziali. Ha accertato che il provvedimento esecutivo del 21 ottobre 2024 aveva dichiarato estinto il reato del 2013 per entrambe le imputate ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p., e non ai sensi dell’art. 167 c.p.; tuttavia, l’errore della Corte d’appello sulla persona interessata dall’estinzione era ininfluente, perché il diniego delle attenuanti restava autonomamente sorretto dalle altre ragioni indicate. Ha rigettato come in parte non consentite e in parte manifestamente infondate le censure sul diniego della sospensione condizionale: la prognosi negativa era motivata dall’assenza di elaborazione critica e di resipiscenza, e l’estinzione del precedente non ne imponeva l’esclusione dalla valutazione prognostica né faceva venir meno gli effetti penali rilevanti ai fini dei presupposti e dei limiti del beneficio. Ha dichiarato il terzo motivo generico e privo di interesse, poiché la recidiva non aveva inciso sulla pena e l’eventuale eliminazione della critica formulata in appello non avrebbe procurato un vantaggio concreto. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e, ravvisata colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 ciascuna alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    l’obbligo di motivare il diniego può essere assolto mediante un congruo riferimento all’assenza di elementi di segno positivo idonei a giustificarne il riconoscimento

    Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice indica l’assenza di elementi positivi che ne giustifichino la concessione, senza dover esaminare analiticamente ogni circostanza dedotta.

  • art. 167 c.p.

    Quanto al primo profilo, l’estinzione del reato (sia ai sensi dell’art. 167 cod. pen. sia ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo ai casi in cui sia stata applicata una pena detentiva) non determina il venir meno degli effetti penali della condanna ai fini della concedibilità della sospensione condizionale della pena.

    L’estinzione del reato ai sensi dell’art. 167 c.p. non comporta, per la concedibilità della sospensione condizionale, il venir meno degli effetti penali della condanna.

  • art. 163 c.p.

    La concessione della sospensione condizionale della pena presuppone, oltre alla ricorrenza delle condizioni oggettive stabilite dalla legge, una prognosi favorevole circa l’astensione del condannato dall’commissione di ulteriori reati.

    La sospensione condizionale richiede, oltre alle condizioni legali, una prognosi favorevole di futura astensione dal commettere reati.

  • art. 164 c.p.

    Tale valutazione deve essere compiuta alla stregua dei parametri indicati dall’art. 133 cod. pen., espressamente richiamati dall’art. 164, primo comma, cod. pen., tra i quali assume rilievo la capacità a delinquere, desumibile anche dalla condotta successiva al reato.

    La prognosi per la sospensione condizionale va formulata considerando i parametri dell’art. 133 c.p., inclusa la capacità a delinquere desumibile anche dalla condotta successiva al reato; la valutazione di merito è sottratta al sindacato di legittimità se motivata senza contraddizioni o manifeste illogicità.

  • art. 133 c.p.

    Tale valutazione deve essere compiuta alla stregua dei parametri indicati dall’art. 133 cod. pen., espressamente richiamati dall’art. 164, primo comma, cod. pen., tra i quali assume rilievo la capacità a delinquere, desumibile anche dalla condotta successiva al reato.

    I criteri di cui all’art. 133 c.p. orientano la prognosi richiesta per la sospensione condizionale e comprendono la capacità a delinquere, valutabile anche alla luce della condotta successiva al fatto.

  • art. 445, comma 2, c.p.p.

    In particolare, ai fini del diniego del beneficio, la sentenza di applicazione della pena costituisce un precedente valutabile anche quando sia intervenuta l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

    L’estinzione del reato conseguente alla sentenza di applicazione della pena non impedisce di considerare tale sentenza come precedente nella prognosi sulla concedibilità della sospensione condizionale.

  • art. 568, comma 4, c.p.p.

    L’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. deve essere parte assume di aver patito per effetto del provvedimento impugnato; esso, pertanto, deve permanere sino al momento della decisione e ricorre soltanto se il gravame sia idoneo a determinare, mediante l’eliminazione dell’atto pregiudizievole, una situazione immediata più favorevole rispetto a quella esistente.

    L’interesse a impugnare deve essere concreto, attuale e utilitaristico: l’accoglimento deve poter rimuovere uno svantaggio e produrre una situazione immediatamente più favorevole. La formulazione della citazione nel testo è tronca nella parte iniziale.

  • art. 616 c.p.p.

    All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

    Dichiarata l’inammissibilità, la Corte ha disposto il pagamento delle spese processuali e, ravvisata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego delle attenuanti generiche è motivato in modo sufficiente quando il giudice individua l’assenza di elementi positivi idonei a giustificarle; non è necessario un esame analitico di ogni dato favorevole o sfavorevole, purché siano intelligibili le ragioni decisive.
  • Un errore nella ricostruzione di un dato processuale non determina l’annullamento se la statuizione impugnata resta sorretta da una motivazione autonoma e sufficiente e la sua correzione non può procurare alla parte un concreto vantaggio.
  • La sospensione condizionale presuppone una prognosi favorevole di futura astensione da ulteriori reati, da formulare secondo i parametri dell’art. 133 c.p., inclusa la capacità a delinquere desumibile dalla condotta successiva al reato. La valutazione di merito è censurabile in cassazione solo in presenza di motivazione contraddittoria o manifestamente illogica.
  • L’estinzione del reato ai sensi dell’art. 167 c.p. o dell’art. 445, comma 2, c.p.p. non elimina, ai fini della concedibilità della sospensione condizionale, gli effetti penali della condanna né impedisce di considerare la precedente sentenza di applicazione della pena nella prognosi di reiterazione.
  • L’interesse a impugnare deve tradursi nella possibilità di conseguire, tramite l’accoglimento, un risultato concretamente e immediatamente più favorevole; non basta l’interesse astratto alla correzione di un passaggio motivazionale privo di effetti sulla posizione processuale o sul trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

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