Sentenza n. 21/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 573/2024 del 14/05/2024 Tribunale Ordinario di Brescia, Sezione lavoro, passata in giudicato, in materia di c.d. Carta del docente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia del Ministero nell’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato, relativa all’assegnazione della Carta del docente e alla generazione dei relativi buoni spesa
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito ai sensi degli artt. 114 e ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 573/2024 del Tribunale ordinario di Brescia, Sezione lavoro, che aveva accertato il diritto di uno dei ricorrenti all’assegnazione della Carta del docente per l’anno scolastico 2022/2023 e dell’altra ricorrente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, condannando il Ministero a consentire la generazione dei buoni spesa. La sentenza era stata notificata al Ministero, non era stata appellata ed era quindi passata in giudicato. Nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, il Ministero era rimasto inerte, senza dare completa esecuzione al titolo giudiziale. I ricorrenti hanno chiesto anche la fissazione di una penalità di mora, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero ha chiesto la riunione dei numerosi giudizi seriali analoghi, deducendo difficoltà organizzative e l’assenza di copertura finanziaria.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza di riunione del Ministero, rilevando l’assenza dei necessari presupposti di connessione oggettiva e soggettiva: la mera identità della materia e delle questioni trattate non è sufficiente, così come non lo è l’identità parziale dello studio legale patrocinatore. La riunione non può inoltre pregiudicare il diritto dei singoli ricorrenti vittoriosi a ottenere il ristoro delle spese legali. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché la sentenza azionata era passata in giudicato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e l’inottemperanza del Ministero non era contestata. Il Ministero è stato condannato a dare completa esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari della Direzione generale competente. Il commissario dovrà provvedere entro lo stesso termine, anche mediante pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei capitoli di bilancio. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell’amministrazione debitrice. È stata inoltre applicata un’astreinte: qualora il Ministero non adempia entro il termine di novanta giorni, dovrà corrispondere, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza, una somma pari agli interessi legali sull’importo dovuto; il commissario dovrà calcolare d’ufficio e liquidare tale penalità insieme al debito principale. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 1.000,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Individua tra i titoli suscettibili di ottemperanza le sentenze passate in giudicato e gli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali devono completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti il pagamento di somme.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente, in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio, il ricorso al pagamento in conto sospeso per dare esecuzione al titolo giudiziale.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare una penalità di mora, configurata nel caso concreto in funzione sia sollecitatoria sia sanzionatoria e parametrata agli interessi legali sull’importo dovuto.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Costituisce la base normativa del diritto dei docenti all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione.
art. 6 d.p.c.m. 28 novembre 2016
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Prevede la generazione dei buoni spesa collegati alla Carta del docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti dell’amministrazione statale quando una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e comportante il pagamento o l’attribuzione di utilità patrimoniali, non sia stata eseguita dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
- La serialità del contenzioso e l’identità delle questioni giuridiche non costituiscono, da sole, presupposti sufficienti per la riunione dei giudizi di ottemperanza quando siano diversi i titoli giudiziali e le parti ricorrenti; neppure l’identità parziale dei difensori determina una sufficiente connessione soggettiva.
- Le difficoltà organizzative o l’assenza di disponibilità nei capitoli ordinari di bilancio non giustificano l’inottemperanza dell’amministrazione a un titolo giudiziale esecutivo; ove necessario, l’esecuzione può avvenire mediante il pagamento in conto sospeso previsto dalla normativa speciale.
- In caso di persistente inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta appartenente alla struttura dell’amministrazione debitrice, autorizzandolo a delegare l’esercizio concreto dei poteri a dirigenti o funzionari competenti; non spetta un compenso quando le funzioni commissariali siano svolte da un dipendente pubblico nell’ambito della propria amministrazione.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere strutturata assegnando all’amministrazione un termine perentorio di adempimento con effetto liberatorio e prevedendo, in caso di superamento, l’applicazione retroattiva della penalità, anche parametrata agli interessi legali sul debito principale.
- Nel giudizio di ottemperanza, la riunione non può essere disposta per il solo obiettivo di ridurre le spese legali dell’amministrazione soccombente se ciò comporterebbe una compressione ingiustificata del ristoro spettante ai singoli ricorrenti vittoriosi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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