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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03980/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata resta quindi ferma, con conferma della condanna già pronunciata in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 14/05/2024. Il primo motivo denunciava la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva; la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché si limitava a reiterare le doglianze già formulate in appello, già disattese dal giudice di merito, senza una critica specifica e argomentata della motivazione. Il secondo motivo contestava il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990; la Corte lo ha giudicato manifestamente infondato, rilevando che la motivazione di merito era immune da evidenti illogicità e che il giudice non è tenuto a prendere in considerazione analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi. Viene inoltre richiamato il principio per cui le censure su motivi generici, già inammissibili originariamente, non possono essere veicolate in cassazione solo perché la corte d'appello non abbia espressamente dichiarato tale inammissibilità; per tali motivi era stata anche invocata genericamente la circostanza attenuante generica, senza determinare un onere motivazionale specifico per la Corte territoriale.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    L'attenuante di lieve entità è negabile quando la motivazione del giudice di merito valorizza elementi ritenuti decisivi e non presenta evidenti illogicità; non occorre confutare puntualmente ogni dato favorevole o sfavorevole emerso dagli atti.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 591 c.p.p.

    I motivi di ricorso che si limitano a riprodurre censure generiche o già dedotte in appello possono essere trattati come inammissibili per difetto di specificità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è consentito riproporre in modo pedissequo le stesse doglianze già formulate in appello: il motivo deve contenere una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
  • La mancata assunzione di una prova può essere dedotta utilmente in cassazione solo se il ricorrente spiega in modo puntuale la decisività della prova e il concreto vizio della motivazione; una censura meramente reiterativa è inammissibile.
  • Il diniego dell'attenuante di lieve entità ex art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990 è sorretto da motivazione sufficiente quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi, senza dover esaminare analiticamente tutte le circostanze prospettate dalle parti.
  • Le doglianze generiche già inammissibili originariamente non acquistano ammissibilità in cassazione solo perché il giudice di merito non abbia espressamente dichiarato la loro inammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso determina la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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