Cassazione Civile, Ordinanza n. 18519/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di liquidazione dell'imposta di registro 'a titolo provvisorio, in pendenza di giudizio' emesso dall'amministrazione in relazione alla cessione di un ramo d'azienda. Dopo una prima rettifica del valore dell'azienda e una successiva decisione della CTP che aveva individuato un criterio autonomo di liquidazione, l'ufficio ha emesso una seconda pretesa fiscale per la riscossione provvisoria. La CTR, in appello, ha accolto le doglianze delle società e ha ritenuto ineseguibili le sentenze di primo grado poste a base della riscossione. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: omessa pronuncia sull'appello incidentale; difetto assoluto di motivazione; violazione delle norme sull'accertamento del valore dei beni aziendali ai fini dell'imposta di registro; violazione della disciplina della riscossione frazionata ex art. 68 d.lgs. 546/1992; violazione delle norme che attribuiscono al giudice d'appello il potere di correggere gli errori di calcolo e di decidere nel merito, censurando l'annullamento della sentenza di primo grado invece della sua correzione.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Rileva che la pretesa di riscossione oggetto del giudizio si fondava su un titolo ormai caducato: la CTR aveva già dichiarato ineseguibili le sentenze di primo grado poste a base della riscossione provvisoria, e tale assetto è stato poi inciso dalla successiva sentenza di Cassazione n. 1190/2025 che ha cassato con rinvio la decisione della CTR sul valore dell'avviamento aziendale. Secondo la Corte, non vi è quindi utilità nel rinvio a nuovo ruolo, perché il titolo esecutivo su cui si fondava la seconda pretesa non è più idoneo a sorreggere la riscossione; l'eventuale azione dell'Ufficio dovrebbe essere esercitata su un titolo diverso e con importi allo stato non quantificabili. Le spese sono compensate e non si applica il raddoppio del contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 51, comma 4, d.P.R. 131/1986
Richiamato come norma di riferimento per la determinazione della base imponibile dell'imposta di registro sulla cessione d'azienda.
Invocato dal ricorrente in relazione alla deduzione che il valore dei crediti e del magazzino non fosse stato contestato e che la rivalutazione avesse riguardato solo gli immobili.
Richiamato per la disciplina della riscossione frazionata in pendenza di giudizio e per sostenere che il tributo deve essere pagato nei limiti risultanti dalla sentenza di primo grado, senza margini di discrezionalità.
Richiamato per affermare che il giudice d'appello, rilevato un errore di computo, deve correggerlo decidendo nel merito e non annullando la decisione di primo grado.
Invocato per lamentare l'omessa pronuncia della CTR sull'appello incidentale dell'Agenzia.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza tributaria.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale del difetto assoluto di motivazione.
Richiamato per l'applicabilità delle norme del codice di procedura civile nel processo tributario nei limiti previsti.
Richiamato per l'irrogazione della sanzione collegata alla riscossione provvisoria.
Richiamato nel quinto motivo in relazione al principio dell'impugnazione-merito nel processo tributario.
Richiamato nel quinto motivo in relazione ai poteri del giudice tributario.
Richiamato in tema di correzione degli errori materiali o di calcolo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.
Massime di principio
- Quando la pretesa di riscossione provvisoria si fonda su un titolo giudiziale successivamente caducato o dichiarato ineseguibile, il giudizio relativo a quella pretesa può diventare privo di utilità e il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- La cassazione con rinvio della sentenza che costituiva il presupposto della riscossione elimina l'idoneità del titolo posto a base della pretesa, senza che la sentenza di secondo grado cassata ripristini automaticamente le decisioni di primo grado sostituite.
- In materia di imposta di registro sulla cessione d'azienda, la determinazione della base imponibile non può prescindere dal titolo effettivamente esistente e dalla sua attuale idoneità a sorreggere la riscossione; se il titolo è instabile o non più definito, la riscossione frazionata non può essere mantenuta nei termini originariamente determinati.
- Nel processo tributario, il giudice d'appello deve pronunciarsi sui motivi devoluti e motivare la decisione, ma la sopravvenuta caducazione del titolo sostanziale può rendere non decisiva la verifica dei singoli vizi denunciati.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, in quanto esonerate per legge dal relativo versamento.
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