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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20852/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per furto aggravato, già confermata in appello, resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna per furto aggravato. L'unico motivo deduceva l'erroneità della motivazione posta a base della declaratoria di responsabilità, ma la Corte ha rilevato che la censura era generica: non indicava in modo specifico quali elementi della motivazione fossero erronei, né consentiva di comprendere i rilievi effettivamente mossi, mancando quindi i requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata per qualificare il fatto come furto.

  • art. 625, n. 2, c.p.

    Circostanza aggravante del furto contestata e ritenuta nella sentenza confermata in appello.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve contenere specifici elementi di censura; la doglianza meramente generica è inidonea a fondare il sindacato di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente all'inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la critica alla motivazione della sentenza impugnata deve essere specifica e autosufficiente: non basta contestare in termini generici la declaratoria di responsabilità.
  • Una censura priva dell'indicazione puntuale degli errori logici o giuridici della decisione non consente al giudice di legittimità di esercitare il controllo richiesto e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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