Cassazione Penale, Sentenza n. 27160/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi contestavano, a vario titolo, la responsabilità penale per reati di frode assicurativa e connessi, lamentando violazioni di legge e vizio di motivazione (omessa o contraddittoria) in punto di responsabilità e di valutazione probatoria; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge; la tardività della querela per decorrenza del dies a quo e la illegittima dilazione degli accertamenti affidati a società investigativa; l'erronea sospensione dei termini di prescrizione per udienze tenute in presenza di presunta incompatibilità del giudice; la nullità per omesso avviso al difensore di fiducia dell'atto di citazione in appello (per Hurska); e questioni di utilizzabilità delle dichiarazioni raccolte dall'investigatore privato e di costituzionalità degli artt. 391 bis/391 novies e 234 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso soltanto di Hurska Lyudmyla: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei suoi confronti per nullità derivante dall'omessa citazione del difensore di fiducia e ha disposto la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio. Ha dichiarato inammissibili gli altri ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. In sostanza è stato confermato il giudizio di merito per la maggior parte degli imputati (i motivi di impugnazione sono stati ritenuti genericamente ripropositivi o infondati), mentre è stata riconosciuta la nullità insanabile relativa alla posizione di Hurska.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Permette la trattazione con contraddittorio cartolare; la Corte ricorda che il procedimento si è svolto anche in questa forma e ne tiene conto nella valutazione procedurale
art. 173 Disp. Att. cod. proc. pen.
Prescrive i limiti nella esposizione dei motivi in Cassazione; la Corte segnala che i difensori hanno esposto i motivi nei limiti richiesti
Norma sulla frode in danno di società assicurative; la Corte conferma che la fattispecie può essere ravvisata anche in azioni poste in essere da soggetti estranei al contraente e che le acquisizioni investigative private possono concorrere a fondare l'accusa
artt. 120 e 124 cod. proc. pen.
Riguardano l'individuazione del dies a quo per la querela e la decorrenza dei termini: la Corte ribadisce che, in ipotesi di pluralità di richieste risarcitorie o di consumazione frazionata, il termine può decorrere dall'ultimo atto rilevante (es. ultima richiesta di risarcimento)
Riguarda la sospensione della prescrizione per interventi processuali; la Corte ha ritenuto legittime le dichiarazioni di sospensione operate per udienze differite a causa di impedimenti o astensioni, salvo particolari incompatibilità accertate
art. 178, comma 1, lett. c) e art. 179 cod. proc. pen.
Norme sull'effetto delle nullità e sulla citazione degli imputati in appello: la mancata citazione del difensore di fiducia è stata ritenuta nullità assoluta insanabile con conseguente annullamento della sentenza in relazione a Hurska
Disciplina le circostanze attenuanti generiche: la Corte ha confermato che l'assenza dello stato di recidiva non è di per sé sufficiente a far riconoscere le attenuanti e che il giudice può negarle sulla base della valutazione della personalità e dei precedenti
artt. 391-bis, 391-novies e 234 cod. proc. pen.
Riguardano l'acquisizione e lo statuto delle dichiarazioni raccolte da investigatori e difensori: la Corte afferma che le dichiarazioni rese all'investigatore privato prima dell'iscrizione della notizia di reato non rientrano necessariamente nello statuto dell'investigazione difensiva e possono essere utilizzate e valutate come mezzi di prova (confessioni stragiudiziali), rigettando la doglianza di incostituzionalità
Disciplina le cause di incompatibilità del giudice: la Corte ha verificato le composizioni collegiali e ritenuto che solo in un caso (udienza del 29/10/2024) sussistesse incompatibilità, che ha comportato il rinvio fino alla successiva udienza regolarmente composta
Massime di principio
- La mancata citazione del difensore di fiducia all'atto di avvio del giudizio d'appello determina nullità assoluta e insanabile degli atti consequenziali con annullamento senza rinvio per la posizione interessata.
- In materia di querela e termini prescrizionali, se il reato si realizza con modalità frazionata/progressiva (es. più richieste di risarcimento), il dies a quo può coincidere con l'ultimo atto utile (ultima richiesta) e non con il primo episodio: occorre considerare la progressione fattuale.
- Le dichiarazioni rese a un investigatore privato prima dell'iscrizione della notizia di reato possono essere utilizzate come mezzi di prova (confessioni stragiudiziali) e non sono automaticamente escluse dallo statuto dell'investigazione difensiva; la loro valutazione dipende dalla dinamica e dalla modalità di acquisizione.
- Il diniego delle attenuanti generiche è valutazione di merito: lo stato di incensuratezza da solo non impone il riconoscimento; i precedenti e la personalità possono legittimamente incidere sulla dosimetria e sull'applicazione di benefici.
- La sospensione dei termini di prescrizione dichiarata per udienze rinviate per impedimento o astensione dei difensori è lecita salvo che non emerga una causa di incompatibilità del collegio che imponga il rinvio d'ufficio; è necessario verificare la effettiva composizione del collegio in ciascuna udienza.
- Le censure generiche che mirano a una rivalutazione del merito probatorio senza specificità costituiscono motivo di inammissibilità o di rigetto in Cassazione: la Corte richiede censura puntuale e argomentata delle contraddizioni o violazioni di legge.
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