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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38012/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Lo Faro ha chiesto l'indennizzo ex art. 314 c.p.p. per ingiusta detenzione subita in regime di arresti domiciliari dal 19/03/2017 al 19/02/2018; era stato rinviato a giudizio e poi assolto con sentenza irrevocabile (art. 530, comma 2 c.p.p.). Il giudice della riparazione aveva rigettato la domanda ritenendo la sussistenza di "colpa grave" ostativa, basandosi su discrepanze tra le dichiarazioni rese dall'imputato in interrogatorio e il verbale di arresto (presenza in auto con la famiglia vs essere solo; apertura e pesatura della bustina vs bustina sigillata) e sul silenzio del ricorrente quando dette difformità furono contestate.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo infondato il motivo: la Corte territoriale non ha specificato se e in che modo le dichiarazioni contestate abbiano inciso sull'adozione o sul mantenimento della misura cautelare e non ha accertato il necessario rapporto di causalità tra la condotta processuale e la misura restrittiva. La Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catania.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    domanda ex art. 314 cod.proc.pen. per riparazione per ingiusta detenzione

    fondamento normativo della richiesta di indennizzo; la sentenza richiama che il diritto all'indennizzo può essere escluso in presenza di dolo o colpa grave dell'interessato, ma tale esclusione richiede un collegamento causale certo tra la condotta e la misura cautelare

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    assolto ex art. 530, comma 2, cod.proc.pen. perché il fatto non sussiste

    norma che regola l'assoluzione per non sussistenza del fatto; nella vicenda ha determinato l'irripetibilità della misura cautelare e costituisce presupposto della domanda di riparazione

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    reato contestato (art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309)

    norma sostanziale relativa al reato di stupefacenti contestato; citata per ricostruire il quadro indiziario che aveva portato al provvedimento restrittivo

Massime di principio

  • La reticenza o il mendacio dell'indagato possono rilevare come colpa processuale solo se, con dichiarazioni veritiere, l'indagato avrebbe potuto elidere o indebolire il valore indiziante degli elementi che hanno fondato la misura cautelare
  • Per escludere l'indennizzo occorre dimostrare un rapporto causale apprezzabile tra la condotta dell'imputato e l'adozione o il mantenimento della misura cautelare; non basta richiamare discrepanze o sospetti meramente congetturalI
  • Il giudice della riparazione deve motivare specificamente il nesso tra i comportamenti contestati e le ragioni indicate nella misura cautelare; la valutazione deve fondarsi su dati di fatto certi e non su supposizioni
  • Differenze nelle dichiarazioni dell'imputato potrebbero influire sul quantum dell'indennizzo (ossia sull'entità), ma non necessariamente sul diritto all'indennizzo, a meno che non ricorra colpa grave con efficacia causale sulla misura
  • Il silenzio dell'indagato quando contestato può essere rilevante solo se l'assenza di spiegazioni plausibili è tale da far ritenere che il comportamento abbia effettivamente contribuito a creare o mantenere il quadro indiziario
  • In caso di rigetto motivato con argomentazioni generiche o prive di specifico collegamento causale, la decisione è annullabile e il giudice dovrà riesaminare il rapporto tra condotta e misura con motivazione puntuale

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