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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28262/2023 del 30/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Milano che, riformando l'assoluzione di primo grado, lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 496 c.p. per aver dichiarato falsamente, ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in conflitto di interessi. Il ricorso per cassazione articola tre motivi: (1) censura della mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero per carenza di specificità (art. 591 e 581 c.p.p.); (2) doglianza per erronea applicazione dell'art. 496 c.p. e vizio di motivazione della sentenza di appello, sostenendo che la Corte territoriale non ha tenuto conto delle prove che avevano giustificato l'assoluzione in primo grado (in particolare riguardo ai rapporti con Europartner e alle partecipazioni in Argo) e che ha esteso la nozione di conflitto di interessi a situazioni meramente potenziali; (3) erronea applicazione dell'art. 52-bis c.p. e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante l'incensuratezza e la collaborazione dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo manifestamente infondato (ritenendo che l'appello del Pubblico Ministero fosse sufficientemente specifico). Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo che la Corte d'appello abbia errato sia nell'interpretazione dell'art. 13 del d.P.R. n. 62/2013 (estendendo indebitamente la dichiarazione anche a conflitti solo potenziali) sia, soprattutto, nella motivazione: mancava la "motivazione rafforzata" richiesta quando l'appello riforma un'assoluzione di primo grado, poiché la Corte d'appello non ha confutato puntualmente i passaggi essenziali e gli argomenti decisivi della sentenza di primo grado. Il terzo motivo è stato assorbito. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata limitatamente al secondo motivo con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.

Norme richiamate

  • art. 13 d.P.R. n. 62 del 2013

    «Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge».

    La Corte afferma che la norma richiede la comunicazione di partecipazioni o interessi finanziari che possano porre il dirigente in una situazione di conflitto di interessi concreto rispetto alla funzione pubblica svolta; non si estende automaticamente a conflitti meramente potenziali senza rilievo economico concreto.

  • art. 496 cod. pen.

    Reato di falsità della dichiarazione prevista dall'art. 13 d.P.R. n. 62/2013: di natura formale, ma la condanna presuppone che la dichiarazione riguardi interessi che effettivamente rientrano nell'ambito obbligatorio di comunicazione (interessi concreti e non puramente potenziali).

  • art. 581 e art. 591 c.p.p. (specificità dell'appello)

    La specificità dei motivi di appello richiede l'indicazione del punto devoluto al giudice d'appello con riferimento alla motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto che l'appello del P.M. avesse tale grado di specificità.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (censure di vizio di motivazione e di errata applicazione della legge penale).

  • art. 52-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la questione è stata ritenuta assorbita dall'accoglimento del secondo motivo e quindi non decisa nel merito dalla Cassazione.

  • Giurisprudenza: Sez. U. "Mannino" (n. 33748 del 12/07/2005) e successivi arresti

    Principio secondo cui il giudice d'appello che riforma un'assoluzione ha l'obbligo di fornire una motivazione rafforzata, confutando specificamente i passaggi più rilevanti della decisione di primo grado e illustrando le ragioni dell'alternativa valutazione probatoria.

Massime di principio

  • Quando la Corte d'appello riforma un'assoluzione di primo grado è necessario fornire una motivazione "rafforzata": occorre confutare puntualmente i passaggi essenziali della sentenza assolutoria e spiegare perché la diversa valutazione probatoria è più convincente.
  • La dichiarazione prevista dall'art. 13 d.P.R. n. 62/2013 riguarda partecipazioni o interessi finanziari in grado di generare un conflitto di interessi concreto e rilevante; non ogni rapporto personale o mera potenzialità configura l'obbligo di dichiarazione sanzionato dall'art. 496 c.p.
  • Per sostenere una condanna per falsa dichiarazione in materia di conflitto di interessi è necessario dimostrare elementi di collegamento economico e patrimoniale rilevanti (es. effettivi benefici, flussi finanziari, distribuzione di utili, controllo o esercizio di fatto dell'attività societaria), non solo rapporti di amicizia, consigli o contatti professionali.
  • L'appello del Pubblico Ministero deve indicare con sufficiente specificità i punti di critica alla sentenza impugnata; tuttavia la soglia di specificità non è elevatissima se dall'atto risulta chiaramente l'oggetto del gravame e le censure contro la motivazione di primo grado.
  • In caso di difesa fondata su ricostruzioni alternative dei fatti, la Corte d'appello che vuole condannare deve spiegare perché le alternative favorevoli all'imputato non sono credibili alla luce del complesso probatorio.

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