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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21967/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal riconoscimento, a favore di alcuni dipendenti non addetti all'esazione dei pedaggi, del diritto ai ticket restaurant anche per giornate non di lavoro effettivo ma equiparate alla presenza in servizio dal CCNL (ferie, festività godute, assenze per infortunio, ricoveri ospedalieri superiori a cinque giorni). La Corte d'appello aveva ritenuto che l'accordo aziendale del 21 luglio 2015, prevedendo per tutto il personale che già beneficiava dell'indennità di mensa ex art. 43, punto g, del CCNL la sostituzione con un ticket restaurant, avesse mantenuto per tali lavoratori la disciplina del CCNL sulle equiparazioni alla presenza effettiva. La società ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 1362 ss. c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse interpretato in modo solo parziale e atomistico l'accordo del 2015, senza considerare il suo tenore complessivo, il comportamento successivo delle parti e il coordinamento con l'accordo aziendale del 18 settembre 2007 per il personale addetto all'esazione e con l'accordo del 19 luglio 2018, tutti elementi che, secondo la ricorrente, mostravano che il ticket restaurant spettasse solo per le giornate di effettiva prestazione di servizio pari o superiore a quattro ore, senza applicazione delle equiparazioni previste dal CCNL. Il secondo motivo, fondato su omesso esame dell'accordo del 19 luglio 2018, è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errata in diritto l'interpretazione della Corte d'appello perché fondata su una lettura atomistica e non coordinata dell'accordo aziendale del 21 luglio 2015. Ha affermato che, nell'interpretazione della contrattazione collettiva aziendale, occorre valorizzare il tenore letterale, ma anche il criterio sistematico, il comportamento complessivo delle parti e il collegamento con gli altri testi negoziali rilevanti. In base a tali criteri, l'accordo del 2015 va letto come sostitutivo integrale dell'indennità di mensa per tutto il personale che ne beneficiava, richiamando la disciplina dell'art. 43, punto g, del CCNL nel suo complesso, e quindi anche le equiparazioni alla presenza effettiva. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame alla luce dei principi enunciati.

Norme richiamate

  • artt. 1362 ss. c.c.

    sono i criteri legali di ermeneutica contrattuale che possono essere denunciati in cassazione come violazione di legge; nell'interpretazione della contrattazione collettiva aziendale vanno applicati unitamente ai criteri sistematici e al comportamento complessivo delle parti

  • art. 1362 c.c.

    il criterio letterale è punto di avvio dell'interpretazione, ma può bastare da solo solo se il testo esprime con chiarezza e univocità la volontà comune; altrimenti occorre ricostruire l'intenzione delle parti anche tramite elementi ulteriori e comportamento successivo

  • art. 1363 c.c.

    impone l'interpretazione complessiva e coordinata delle clausole, evitando letture atomistiche o frammentarie del testo negoziale

  • art. 1366 c.c.

    l'interpretazione deve essere orientata secondo buona fede, avendo riguardo allo scopo pratico e alla causa concreta del contratto

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    consente il sindacato di legittimità per violazione dei criteri ermeneutici contrattuali applicati alla contrattazione collettiva

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    il vizio motivazionale è oggi sindacabile solo nei limiti del testo vigente; la Corte richiama tale limite nel premettere il perimetro del controllo

  • art. 380bis1 c.p.c.

    indicato solo come base della memoria depositata dalle parti nel procedimento camerale

  • art. 43, p.to g, n. 25, CCNL per il personale dipendente di società e consorzi concessionari di autostrade e trafori del 2005

    disciplina l'indennità di mensa, prevedendo la corresponsione anche per ferie, festività godute, assenze per infortunio e ricoveri ospedalieri superiori a cinque giorni; l'accordo aziendale del 2015 la richiama integralmente in sostituzione con il ticket restaurant

  • art. 43, p.to g, nn. 24-26, CCNL per il personale dipendente di società e consorzi concessionari di autostrade e trafori del 2005

    la disposizione contrattuale collettiva va letta nel suo complesso; il richiamo all'indennità di mensa ex art. 43, p.to g, implica l'intera disciplina contenuta nei punti 24-26, non il solo punto 25

  • art. 43, punti 25 e 34, CCNL

    nell'accordo del 2007 viene esclusa l'applicazione delle equiparazioni previste dal CCNL all'effettiva prestazione; tale dato è valorizzato come elemento sistematico e di comportamento negoziale successivo

  • art. 1322 c.c.

    richiamato per affermare l'autonomia negoziale delle parti sociali e la possibilità per la contrattazione territoriale/aziendale di derogare alla disciplina nazionale nei limiti dei diritti già acquisiti

  • art. 2077 c.c.

    non osta, secondo la Corte, alla deroga in pejus operata dalla contrattazione territoriale/aziendale, salvo i diritti già definitivamente acquisiti

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    regola la trattazione camerale del ricorso in Cassazione; è menzionata per la memoria delle parti

Massime di principio

  • L'interpretazione di un accordo collettivo aziendale non può arrestarsi al solo dato letterale di una clausola isolata: il significato va ricostruito coordinando l'intero testo negoziale, le clausole correlate e gli altri accordi richiamati o successivi.
  • Il criterio letterale dell'art. 1362 c.c. è decisivo solo quando il testo esprima in modo chiaro e univoco la comune volontà delle parti; in caso contrario il giudice deve utilizzare anche il criterio sistematico dell'art. 1363 c.c. e il comportamento successivo delle parti.
  • Nell'interpretazione della contrattazione collettiva, la fonte aziendale prossima agli interessi disciplinati può prevalere sulla disciplina nazionale di settore in base all'effettiva volontà delle parti sociali, non secondo un criterio gerarchico di tipo normativo.
  • Il richiamo, in un accordo aziendale, a un istituto del CCNL 'in luogo' del precedente trattamento può implicare la sostituzione integrale della relativa disciplina, se dal testo e dal contesto risulta che le parti hanno inteso recepirla nel suo complesso.
  • Il ticket restaurant sostitutivo dell'indennità di mensa, quando sia pattuito in sostituzione dell'istituto collettivo di riferimento, deve essere interpretato alla luce della disciplina richiamata e non può essere disancorato dalle condizioni di maturazione previste dalla fonte sostituita, salvo diversa ed espressa volontà negoziale.
  • La censura di violazione dei criteri ermeneutici è ammissibile in cassazione quando il ricorrente indichi concretamente quali regole interpretative siano state violate e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; il controllo di legittimità non richiede che la norma contrattuale interpretata sia letta in un'unica soluzione possibile, ma solo che l'interpretazione del giudice sia giuridicamente plausibile.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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