Cassazione Penale, Sentenza n. 34490/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Livorno che ha rigettato il riesame del decreto di sequestro preventivo dell'autospurgo targato BB040RZ disposto dal G.I.P. per il reato di immissione di rifiuti in acque (artt. 192 e 255 d.lgs. n. 152/2006). Il ricorrente ha dedotto: (i) carenza o apparente motivazione sul fumus boni iuris, sostenendo che il Tribunale si è limitato a un'astratta configurabilità del reato senza valutare tutte le risultanze e senza accertare con certezza la natura del rifiuto e il codice CER; (ii) carenza o apparente motivazione sul periculum in mora, contestando che non sarebbe stato dimostrato il collegamento della cosa al rischio di reiterazione o aggravamento delle conseguenze del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato, richiamando l'informativa della polizia giudiziaria e le fotografie che documentavano l'indagato mentre sversava il contenuto della cisterna nella pubblica fognatura; non era necessario identificare il codice CER per l'integrazione del reato contestato, dato che la norma punisce l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere in acque. Quanto al periculum, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale circa il rapporto di strumentalità immediato tra l'automezzo e la commissione del reato, ritenendo sufficiente il rischio di reiterazione derivante dalla libera disponibilità del mezzo. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p. con riferimento alla l. n. 103/2017, comma 64.
Norme richiamate
La norma è stata interpretata nel senso che per il sequestro preventivo è sufficiente il fumus commissi delicti inteso come astratta sussumibilità del fatto nella fattispecie, sorretta da concreti ed indiziari elementi di fatto; inoltre il collegamento tra cosa e reato può giustificare il sequestro per il rischio di agevolazione o reiterazione
Richiama l'obbligo di motivazione; la Corte ha ritenuto che il richiamo ad atti del procedimento (informativa, fotografie) sia legittimo quando tali atti siano identificabili e conoscibili dall'interessato, e che la motivazione del Tribunale non fosse apparente
ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di misure reali
La Corte conferma che il ricorso è ammesso soltanto per violazione di legge e per vizi della motivazione così gravi da rendere incomprensibile l'iter logico; non è consentita una nuova valutazione del merito delle risultanze
sanzioni per ricorso inammissibile
Applicata la condanna alle spese e la sanzione a favore della Cassa delle ammende, incrementata ai sensi dell'art. 1, comma 64, l. n. 103/2017
artt. 192 e 255 d.lgs. n. 152/2006
norme in materia di tutela delle acque e sanzioni per scarichi illeciti
La disposizione sanziona l'immissione di rifiuti in acque superficiali o sotterranee indipendentemente dalla classificazione CER del rifiuto, per cui l'assenza di identificazione del codice non esclude la configurabilità del reato
art. 1, comma 64, l. n. 103/2017
aumento della sanzione per ricorsi inammissibili
Usata dalla Corte per giustificare l'aumento della somma da versare alla Cassa delle ammende fino a euro 3.000, considerata equa nelle circostanze
Massime di principio
- In materia di sequestro preventivo non è richiesto il pieno accertamento della responsabilità penale: è sufficiente il fumus commissi delicti inteso come astratta (ma sorretta da indizi concreti) configurabilità del reato.
- Il giudice del riesame può richiamare altri atti processuali (es. informativa, fotografie) nella propria motivazione quando tali atti siano identificabili e conoscibili dall'interessato; non è necessario che ogni documento sia integralmente riportato nell'ordinanza.
- Per i reati di scarico o immissione di rifiuti in acque non è indispensabile l'identificazione del codice CER del rifiuto per configurare il fatto penalmente rilevante, poiché la norma sanziona l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere.
- Quanto al periculum, il collegamento strumentale immediato tra uno strumento/mezzo e la commissione del reato può giustificare il sequestro quando la libera disponibilità del bene renda probabile la reiterazione o l'aggravamento del reato.
- La Corte di cassazione è limitata al sindacato di legittimità: non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle prove se non in presenza di vizi di legge o di motivazione radicale e incomprensibile.
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