Cassazione Civile, Ordinanza n. 29094/2023 del 19/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria notificato nel 2012 a distanza di oltre undici anni dalla notifica delle cartelle esattoriali sottostanti, con deduzione della prescrizione dei crediti tributari e di vizi della sentenza di appello che aveva ritenuto regolare la procedura e insussistenti decadenze e prescrizioni. In cassazione la ricorrente ha denunciato, tra l’altro, il difetto assoluto di motivazione della sentenza della CTR, la violazione degli artt. 2934, 2941 e 2946 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la decisione di merito si fosse limitata ad affermazioni generiche e non consentisse di comprendere quali atti successivi fossero stati valutati per escludere la prescrizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, qualificato come censura di nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la motivazione della CTR era al di sotto del minimo costituzionale: la decisione si limitava a richiamare in modo generico la regolarità della notifica delle cartelle, la mancata impugnazione e l’esistenza di non meglio specificati "atti successivi", senza indicare quali fossero né spiegare perché ciò escludesse prescrizione e decadenze. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
La sentenza deve essere sorretta da una motivazione effettiva; la sua totale insufficienza o apparenza integra nullità denunciabile in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La riformulazione del vizio motivazionale consente il sindacato di legittimità solo nei casi di anomalia motivazionale che si traducano in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
art. 12 preleggi
Il significato della riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. va ricostruito secondo i canoni ermeneutici delle preleggi.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla prescrizione dei crediti tributari portati nelle cartelle.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle cause di sospensione della prescrizione.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al termine ordinario di prescrizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio motivazionale è denunciabile solo quando la motivazione sia mancante, apparente, perplessa o affetta da contrasti irriducibili, non già per la sola insufficienza argomentativa.
- Integra nullità della sentenza la motivazione che si limiti ad affermazioni apodittiche o generiche, senza rendere percepibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
- Quando si controverte della prescrizione di crediti iscritti a ruolo e della legittimità di atti successivi alla cartella, il giudice deve indicare in modo specifico gli atti considerati e spiegare come essi incidano sul decorso prescrizionale; altrimenti la decisione è affetta da motivazione apparente.
- La mancata impugnazione della cartella e la regolarità della sua notifica non bastano, da sole e in modo stereotipato, a escludere la prescrizione dei crediti successivamente azionati, occorrendo una motivazione puntuale sulle vicende interruttive o sospensive rilevanti.
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