Cassazione Penale, Sentenza n. 29605/2024 del 19/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma di condanne per furti e ricettazione commessi tra aprile e agosto 2015 in un magazzino di Bornasco (PV): contestavano la valutazione delle prove (in particolare l'interpretazione delle intercettazioni e la presenza nel capannone), la qualificazione giuridica delle condotte (furto aggravato vs appropriazione indebita), il difetto di procedibilità per mancanza o carenza di querela/legittimazione delle persone offese, la mancata concessione di benefici/sospensione condizionale o pene sostitutive e l'eccessività della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Aliberti, Saladino e Nappo e ha rigettato i ricorsi di Laratta, Vezzi e Mascolo, confermando in via principale le decisioni della Corte d'appello di Milano. In particolare la Cassazione ha ritenuto che: la valutazione delle intercettazioni e degli elementi di fatto fosse logica e riservata al giudice di merito; la distinzione tra furto e appropriazione indebita fosse correttamente operata quando il detentore non ha autonomo potere dispositvo; la querela fosse proposta legittimamente anche dal custode/possessore di fatto delle merci; le circostanze aggravanti (es. violenza sulle cose per scardinamento dei portelloni) erano correttamente applicate. Conseguenze economiche: i ricorrenti dichiarati inammissibili (Aliberti, Saladino, Nappo) sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; Laratta, Vezzi e Mascolo sono condannati al pagamento delle sole spese processuali.
Norme richiamate
Utilizzato per i reati di ricettazione; la Corte ha ritenuto provata la ricezione/occultamento di beni provento di furto in relazione a specifici imputati.
art. 624, art. 625, primo comma, n.2, art. 61 primo comma nn.7 e 11 cod. pen.
Norme relative al furto aggravato: la Corte ha confermato la qualificazione come furto aggravato quando vi è impossessamento delle merci e uso di mezzi fraudolenti e violenza sulle cose (scardinamento dei portelloni) che integra l'aggravante.
Riguarda l'attenuante per minima partecipazione; la Corte ha ricordato che per riconoscerla il contributo del concorrente deve essere di efficacia causale irrilevante/trascurabile, cosa non dimostrata nel caso.
Principi per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la graduazione della pena rientri nella discrezionalità del giudice di merito e non sia sindacabile in Cassazione se non per vizi logici o arbitrari.
art. 27 Cost.
Richiamato in relazione a censure sulla proporzionalità della pena; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze sulla violazione del principio costituzionale, essendo la determinazione della pena adeguatamente motivata.
Norma concernente le pene sostitutive (lavori di pubblica utilità); la Corte ha valutato la non meritevolezza dei ricorrenti alla pena sostitutiva sulla base della concreta attitudine a delinquere e delle modalità del fatto.
Richiamato in relazione ai criteri di valutazione della personalità e della rieducazione ai fini delle misure alternative; la Corte ha motivato adeguatamente il rigetto delle misure sostitutive.
Richiamato nelle doglianze sul difetto di procedibilità per assenza di querela; la Corte ha evidenziato che la legittimazione alla querela può spettare anche al possessore di fatto delle merci.
Regola la sospensione per acquisire informazioni ai fini di valutare pene sostitutive; la Corte ha ritenuto regolare l'esercizio discrezionale del giudice in ordine alla procedura e alla motivazione.
Norma che dispone le conseguenze per i ricorsi inammissibili: condanna alle spese processuali e, se del caso, al versamento alla Cassa delle ammende; applicata alla parte degli appellanti dichiarati inammissibili.
Requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione (specificità dei motivi); la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi generici o aspecifici.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 conv. con l. 176/2020
Richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale ai fini del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- L'interpretazione delle intercettazioni e la valutazione complessiva delle prove sono questioni di fatto riservate al giudice di merito e difficilmente sindacabili in Cassazione se logicamente motivate.
- La distinzione tra furto e appropriazione indebita dipende dall'esistenza di un autonomo potere dispositvo: la mera detenzione (anche nominale) senza disponibilità autonoma può integrare il furto.
- La legittimazione a proporre querela può spettare anche al possessore di fatto della cosa (non solo al titolare formale), pertanto la mancata querela da parte del proprietario non esclude automaticamente la procedibilità quando il custode esercitava attività di vigilanza/custodia.
- Per ottenere attenuanti, benefici o misure sostitutive è fondamentale che la relativa richiesta e gli elementi di fatto rilevanti siano dedotti e documentati nel corso del giudizio di merito; omesse o generiche istanze riducono le possibilità di riesame in Cassazione.
- La qualificazione dell'aggravante 'violenza sulle cose' si realizza quando vi è uso di energia che provoca rottura o distacco di componenti essenziali (es. scardinamento portelloni), anche se tali componenti vengono poi ripristinati successivamente.
- I ricorsi per cassazione devono essere specifici e motivati: la genericità o l'assenza di puntuali riferimenti ai vizi della decisione comporta l'inammissibilità e può determinare condanne per spese e ammende.
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