Cassazione Penale, Sentenza n. 2505/2022 del 24/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Roma (29/11/2016) con cinque motivi: 1) censura della responsabilità penale per i reati di violazione di sigilli (art. 349 c.p.), sostenendo insufficiente la prova e la mancata prova della paternità morale o materiale del manufatto; 2) eccezione di prescrizione del reato ascritto al capo D (fatto del 10 giugno 2009) invocando gli artt. 157, 158 e 160 c.p.; 3) eccezione di prescrizione del reato ascritto al capo B (fatto del 18 giugno 2009) sempre per gli artt. 157, 158 e 160 c.p.; 4) doglianza per mancata motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena in favore di Alaimo (richiesta in appello); 5) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche a favore di Alaimo. I fatti di base: condanna in primo grado (Tribunale di Velletri, 23/11/2011) per plurimi reati edilizi e paesaggistici e per due episodi di violazione di sigilli (10/6/2009, capo D attribuito a entrambi; 18/6/2009, capo B attribuito alla sola Spitoni). In appello sono state dichiarate estinte per prescrizione le contravvenzioni, rimangono le due imputazioni per art. 349 c.p. con pene rideterminate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati. In sintesi: sul punto della responsabilità per violazione di sigilli la Corte ha ritenuto congrua e non viziata la valutazione del merito (nomina di custode giudiziario, prosecuzione dei lavori accertata nei sopralluoghi del 10 e 18 giugno 2009, e pertinenti riscontri probatori); sulle eccezioni di prescrizione la Corte ha osservato che il termine di prescrizione va computato rispetto alla lettura del dispositivo della sentenza (dispositivo emesso il 29/11/2016), per cui la prescrizione non era maturata alla data della lettura; sul diniego della sospensione condizionale della pena il diniego è stato ritenuto correttamente motivato, o comunque manifestamente inaccoglibile, perché il casellario dimostrava che Alaimo aveva già beneficiato due volte del beneficio e quindi non poteva ottenerlo (art. 164 c.p.); sul diniego delle attenuanti generiche la Corte ha ritenuto non viziata la valutazione sfavorevole, fondata sui precedenti penali specifici. Conseguenze procedurali: inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, ai sensi della sentenza Corte Cost. n.186/2000, corresponsione in via equitativa di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice della violazione dei sigilli; la Corte ha ritenuto che gli elementi fattuali (sequestro del 28/5/2009, prosecuzione dei lavori il 10/6/2009 e ultimazione il 18/6/2009, nomina di custode giudiziario) fossero sufficienti per attribuire agli imputati la condotta integrativa del reato.
artt. 157, 158 e 160 cod. pen.
Norme relative ai termini e al computo della prescrizione; la Corte ha richiamato che la prescrizione si considera rispetto alla data della lettura del dispositivo della sentenza e non al deposito delle motivazioni, con conseguente esclusione della prescrizione antecedente alla decisione impugnata.
Regola la sospensione condizionale della pena e i limiti al suo riconoscimento; la Corte ha ritenuto che il beneficio non potesse essere concesso ad Alaimo perché risultava già riconosciuto due volte in precedenti condanne, precludendo il nuovo riconoscimento.
Disposizione che disciplina l'onere delle spese processuali in caso di inammissibilità dei ricorsi; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese a norma di tale articolo.
decreto-legge n. 137/2020, art. 23, commi 3 e 8
Norme procedurali relative alla trasmissione delle conclusioni e difesa nel procedimento penale in Cassazione; richiamate per spiegare la ricezione delle conclusioni del Pubblico Ministero e del difensore dei ricorrenti.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla possibilità di disporre il versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale principio per disporre l'equa somma di euro 3.000 per ciascun ricorrente.
Massime di principio
- La violazione di sigilli (art. 349 c.p.) può essere ritenuta accertata sulla base di elementi convergenti quali il precedente sequestro, la nomina di custode giudiziario e i successivi sopralluoghi che attestano la prosecuzione o l'ultimazione dei lavori; la contestazione non richiede che il giudice abbia individuato una "paternità" materiale se esistono elementi univoci di responsabilità riconducibili agli imputati.
- Per il calcolo della prescrizione si prende a riferimento la data della lettura del dispositivo della sentenza di condanna (momento in cui la decisione diventa inequivocabilmente produttiva di effetti rispetto alla pretesa punitiva), non la data di deposito della motivazione.
- Se il giudice d'appello omette di rispondere a una richiesta difensiva, la Cassazione può rilevare il vizio solo se l'elemento trascurato fosse decisivo al punto da determinare necessariamente una decisione diversa; deduzioni generiche o non dimostrate non sono idonee a fondare l'annullamento.
- Il beneficio della sospensione condizionale della pena è escluso quando la legge lo preclude espressamente (es. usufruito già due volte), indipendentemente da una valutazione prognostica del comportamento futuro.
- Se un ricorso in Cassazione è manifestamente infondato, la Corte lo dichiara inammissibile e ciò impedisce l'instaurazione dell'ulteriore grado di impugnazione volto a far valere questioni che risultano palesemente prive di prospettiva giuridica.
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