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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34446/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore aveva chiesto l'accertamento dell'invalidità di un accordo del 17 dicembre 2009 con il quale, secondo la ricostruzione riportata, era stata concordata la sua collocazione prima in cassa integrazione guadagni straordinaria e poi in mobilità a decorrere dal 15 aprile 2011, con successivo verbale di formalizzazione della mobilità. La domanda era fondata sull'asserito stato di incapacità naturale del dipendente al momento della sottoscrizione, derivante da una grave depressione che egli assumeva essere stata provocata da condotte vessatorie nell'ambiente di lavoro. In conseguenza di ciò chiedeva anche il risarcimento del danno biologico e morale da condotta mobbizzante, la ricollocazione nel posto di lavoro e, in via subordinata, il risarcimento di un importo pari a diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Nel ricorso per cassazione deduceva due motivi: violazione di norme di diritto e omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione, contestando la ritenuta genericità della prova testimoniale, il diniego di consulenza tecnica d'ufficio ritenuta invece non esplorativa, e sostenendo che il giudice di appello non avesse compreso la portata dell'accordo, perché il licenziamento 'indotto' avrebbe richiesto una successiva formalizzazione mai sottoscritta; da ciò faceva discendere l'illogicità della sentenza per avere considerato valido l'accordo del 17.12.2009 nonostante la mancata sottoscrizione del secondo verbale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. era formulato in modo non conforme ai requisiti richiesti, perché non individuava specificamente le norme violate né confrontava le affermazioni in diritto della sentenza impugnata con l'interpretazione delle norme stesse. Ha inoltre osservato che le censure si risolvevano in un dissenso sulla valutazione di fatto: la genericità della prova testimoniale e il carattere esplorativo della consulenza tecnica d'ufficio sono apprezzamenti di merito non sindacabili se non per errori giuridici o macroscopiche illogicità, qui non ravvisate. Quanto al vizio motivazionale, ha ritenuto che non fosse indicato un fatto storico decisivo omesso, ma soltanto elementi istruttori; inoltre, la doglianza sull'accordo e sul successivo verbale era comunque inammissibile per mancata trascrizione del contenuto dei documenti rilevanti, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La deduzione della violazione o falsa applicazione di norme di diritto richiede l'indicazione specifica delle norme asseritamente violate e delle affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono in contrasto con esse, così da consentire il controllo di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non basta denunciare l'omesso esame di elementi istruttori o un cattivo apprezzamento delle prove.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La censura che si fonda sul contenuto di documenti processuali è inammissibile se il ricorrente non ne trascrive o indica specificamente il contenuto rilevante.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La denuncia di violazione di legge in cassazione è inammissibile se non indica con precisione le norme asseritamente violate e non sviluppa un confronto critico tra la sentenza impugnata e la corretta regula iuris.
  • La censura di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è sufficiente lamentare l'omessa considerazione di singoli elementi probatori o una diversa valutazione delle prove.
  • La valutazione di genericità o superfluità della prova testimoniale e quella sul carattere esplorativo della consulenza tecnica d'ufficio appartengono al giudizio di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da adeguata motivazione e prive di errori giuridici.
  • Quando la censura si fonda su documenti, il ricorrente deve riportarne o indicarne specificamente il contenuto rilevante, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al raddoppio del contributo unificato oltre alle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazioneGiustificato motivo
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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