Cassazione Penale, Ordinanza n. 06410/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il provvedimento di merito resta quindi fermo quanto al diniego delle attenuanti generiche e alla condanna già pronunciata nei precedenti gradi, nei limiti desumibili dal testo.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 20/05/2024. L'unico motivo denunciava vizio motivazionale in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p., sostenendo in sostanza che la motivazione sulla loro esclusione fosse carente o illogica. La Corte di cassazione rileva però che la censura attiene al trattamento punitivo ed è inammissibile in sede di legittimità, poiché la decisione impugnata risulta sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, avendo valorizzato la mancanza di elementi positivi, l'intensità del dolo, la gravità oggettiva dei fatti e la pervicacia dimostrata nel truffare le persone offese.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche richiedono la presenza di elementi di segno positivo; la loro assenza legittima il diniego. La relativa valutazione è sindacabile solo nei limiti della motivazione, non come mera contestazione del trattamento sanzionatorio.
Non citato espressamente nel testo, ma la declaratoria di inammissibilità del ricorso è coerente con la regola processuale di inammissibilità quando il motivo non è consentito in cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura sulla motivazione del diniego delle attenuanti generiche in una richiesta di rivalutazione del trattamento sanzionatorio, se la sentenza impugnata offre una motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito evidenzi l'assenza di elementi positivi valorizzabili, unitamente a dati quali intensità del dolo, gravità oggettiva del fatto e condotta connotata da particolare pervicacia.
- La concessione delle attenuanti generiche non è automatica: la difesa deve indicare concreti elementi favorevoli, la cui mancanza consente il rigetto della richiesta.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare il giudizio di merito sulla misura della pena o sulle attenuanti, senza individuare un vizio logico effettivo o un errore di diritto, è suscettibile di declaratoria di inammissibilità.
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