Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40007/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 18/12/2020 sostenendo in primo luogo che la diminuzione di pena applicabile per il rito abbreviato non è stata calcolata correttamente (errore nella misura della diminuente). In secondo luogo deduceva la prescrizione di uno dei reati (capo A, ricettazione).

La decisione

La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: vi era un errore aritmetico nella determinazione della pena (mancata corretta applicazione della riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato) e ha rettificato la misura della pena. Ha invece dichiarato manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione del reato residuo (capo A). Confermata l'estinzione per prescrizione dei reati del capo B (art. 474 c.p.) e la modifica della pena per il reato residuo di ricettazione (art. 648 c.p.) nella misura corretta di anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione e euro 700 di multa; il ricorrente non è condannato al pagamento delle spese processuali né della sanzione in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Norma delittuosa contestata (ricettazione). La Corte ha confermato la responsabilità e ne ha rideterminato la pena rettificando un errore aritmetico nella misura inflitta.

  • art. 474 cod. pen.

    Norma delittuosa contestata (fatti contestati al capo B). La Corte d'appello ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione e tale statuizione è stata confermata.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Prevede la riduzione fissa di un terzo della pena nel rito abbreviato. La mancata corretta applicazione di tale riduzione ha costituito l'errore materiale che la Cassazione ha rettificato.

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione la rettificazione di errori materiali/di calcolo. La Corte ha esercitato tale potere per correggere l'errore aritmetico nella determinazione della pena senza annullare la sentenza.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Norma generale sugli errori materiali: la rettifica ai sensi di art. 619 è una forma speciale di correzione di errori materiali prevista anche in relazione a questo articolo.

  • art. 133 cod. pen.

    Riferimento normativo richiamato dal ricorrente in relazione alla determinazione della pena e alle circostanze attenuanti; la questione ha riguardato la corretta quantificazione (aritmetica) della diminuzione applicabile.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Richiamato nella discussione sulla struttura della decisione per capi e punti; utile al quadro processuale delle impugnazioni plurime.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Richiamato nella disamina giurisprudenziale sull'autorità del giudicato e sui limiti dell'annullamento parziale; la Corte spiega che non si può estendere meccanicamente tale disciplina ai casi in esame.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'aumento o diminuzione in presenza di continuazione o recidiva; utilizzata nella esposizione del calcolo della pena in prime cure.

  • art. 81 cod. pen.

    Riferimento agli incrementi in caso di cumulo di pene o fattispecie connesse; citato nel calcolo della pena in primo grado.

  • D.L. n.137/2020

    Richiamato per la trattazione del procedimento con contraddittorio scritto; dato procedurale relativo alla modalità di trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • Un errore aritmetico nella determinazione della pena (es. mancata applicazione della riduzione fissa per il rito abbreviato) può essere rettificato dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 619, comma 2 c.p.p., senza che sia necessario l'annullamento, quando l'errore non attiene alla sostanza del decisum ma alla manifestazione formale della volontà del giudice.
  • Nel rito abbreviato la riduzione di un terzo prevista dall'art. 442 c.p.p. è inderogabile: il calcolo va sempre verificato con attenzione e, in caso di contestazione, va chiesta la rettifica puntuale piuttosto che l'annullamento quando si tratta di semplice errore materiale.
  • La prescrizione sopravvenuta dopo che la decisione sul capo (inclusiva dei suoi punti essenziali quali responsabilità e determinazione della pena) si è compiutamente formata può non essere rilevabile se il potere decisionale sul capo era già esaurito prima del decorso dei termini; occorre valutare se la decisione sul punto 'determinazione della pena' era effettivamente definitiva o se era ancora oggetto di impugnazione.
  • In ipotesi di pluralità di reati imputati, va sempre distintamente valutata la formazione del giudicato per ciascun capo: l'impugnazione che investe solo alcuni punti può lasciare altri capi ormai insuscettibili di nuova rilevazione della prescrizione.
  • Quando si impugna in Cassazione una determinazione della pena basata su calcoli complessi (aumenti, diminuzioni, continuazione, riti speciali), è strategico dedurre espressamente l'errore di calcolo e chiedere la rettifica ai sensi dell'art. 619 c.p.p. se l'errore è meramente materiale, risparmiando così tempi e rischi di un annullamento con rinvio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.