Cassazione Penale, Sentenza n. 41353/2023 del 11/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione degli artt. 81 cod. pen., 656 e 657, comma 4, cod. proc. pen. Il ricorrente deduce che la Corte di appello ha errato ritenendo ostativa la natura permanente del reato associativo all'applicazione della fungibilita. Sostiene che la condotta contestata era stata giudicata in forma chiusa con inizio della permanenza il 25/06/1998 e cessazione il 30/03/2000, per cui i periodi di carcerazione richiesti per la detrazione risultano successivi alla consumazione del reato associativo e concomitanti con la pena in esecuzione. Inoltre lamenta che lo scioglimento del cumulo (scioglimento del cumulo per benefici) dovrebbe operare in favore del reo e consentire l'imputazione di porzioni di pena espiata a reati ostativi, rendendo detraibile il periodo 21/03/2004-18/05/2006 dalla pena in esecuzione.
La decisione
Il ricorso in Cassazione è stato rigettato. La Corte ha confermato che, ai fini del computo della pena da eseguire, opera il divieto previsto dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.: sono detraibili dalla pena in esecuzione solo i periodi di custodia cautelare o di detenzione 'sine titulo' successivi alla commissione del reato cui la pena si riferisce. Nei casi di continuazione commessa in tempi diversi occorre scindere il reato continuato nelle singole violazioni per individuare quali periodi di detenzione siano successivi alla commissione di ciascuna violazione; tuttavia, per reati di natura permanente come l'art. 416-bis, la fattispecie è unitaria e non è possibile una scomposizione efficace quando la permanenza si protragga oltre la detenzione, per cui la detenzione antecedente/non successiva alla commissione non è detraibile. La Corte ha quindi ritenuto corretta l'ordinanza della Corte d'appello che aveva escluso la detrazione richiesta e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
Reato permanente con struttura unitaria: non è possibile operare una scomposizione artificiosa in più reati anteriori e posteriori alla detenzione ai fini della detrazione; la permanenza che si protrae oltre il periodo di carcerazione impedisce che quella detenzione sia considerata successiva alla commissione del reato
art. 81 cod. pen. (unificazione/continuazione)
Il riconoscimento della continuazione e l'unificazione delle pene in sede di cognizione non elidono il principio previsto dall'art. 657, comma 4; la rideterminazione della pena per continuazione non consente automaticamente di imputare a quest'ultima detenzioni anteriori ai singoli reati
Norma richiamata nel quadro delle regole sul computo delle pene e sulla fungibilita; la sua interpretazione viene fatta congiuntamente a quella di art. 657 per il calcolo della pena da eseguire
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Dispositivo decisivo: per la determinazione della pena da eseguire si possono computare la custodia cautelare o le pene espiate 'sine titulo' solo se successive alla commissione del reato cui si riferisce la pena; impone la scissione del reato continuato nelle singole violazioni per valutare la fungibilità
Ordinanza Corte Costituzionale n. 117/2017 e giurisprudenza di legittimità citata
Confermano la legittimità costituzionale dell'interpretazione che fa dipendere l'applicazione della disciplina della fungibilità dalla data di commissione del reato e non dalla data di accertamento giudiziale; ribadiscono che non sussiste discriminazione nel non detrarre detenzioni anteriori alla commissione del reato permanente
Massime di principio
- La detrazione delle detenzioni o delle pene espiate 'sine titulo' dalla pena da eseguire è consentita solo se quelle detenzioni sono successive alla data di commissione del reato cui la pena si riferisce (art. 657, comma 4, c.p.p.).
- Quando i reati sono in continuazione e commessi in tempi diversi, il giudice deve scindere il reato continuato nelle singole violazioni per verificare, per ciascuna, se le detenzioni sono successive alla commissione e solo allora valutare la fungibilità; non opera una detrazione automatica sull'intera pena cumulata.
- Per reati permanenti (ad es. 416-bis) la fattispecie è ontologicamente unitaria: se la permanenza si protrae oltre il periodo di detenzione, quella detenzione non può essere considerata 'successiva' e quindi non è detraibile.
- La unificazione delle pene per continuazione o la rideterminazione della pena in sede di cognizione non comportano di per sé il diritto a detrarre detenzioni anteriori ai singoli fatti; l'operazione di scioglimento del cumulo per benefici penitenziari è distinta e non vale automaticamente in sede di esecuzione per la detrazione.
- Nella pratica, per verificare la detraibilità occorre sempre: a) fissare la data di commissione (o l'intervallo) di ciascun reato; b) verificare le date effettive di detenzione/custodia cautelare; c) scindere il reato continuato nelle violazioni componenti; d) detrarre solo le detenzioni successive alla commissione del corrispondente reato e nei limiti dell'aumento per continuazione.
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