Cassazione Penale, Sentenza n. 5839/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello per omessa/insufficiente motivazione su più profili: 1) numero e rappresentatività dei campioni di RILCEM prelevati (la difesa affermava che i campioni ARPAV erano insufficienti e non rappresentativi, sarebbero occorsi molti più campioni); 2) elemento soggettivo del reato (si contestava la mancata considerazione dell'eventuale ambiguità dell'autorizzazione amministrativa e l'affidamento a professionisti, che escluderebbe il dolo o quantomeno richiederebbe la valutazione di culpa in eligendo; si sosteneva inoltre l'assenza di motivazione circa il dolo specifico); 3) omissione di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla determinazione della pena (pena maggiore del minimo edittale senza adeguata giustificazione).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto adeguata e non viziata la motivazione della Corte di appello circa: a) la sufficienza e l'affidabilità del numero di campioni ARPAV, valorizzando l'omogeneità dei risultati e il sistematico superamento degli stessi parametri (rame, nichel) in diverse località e materiali; b) l'inattendibilità delle analisi "fatte in proprio" dalla società e l'assenza di fondamento della tesi di contaminazione successiva; c) il profilo soggettivo: l'ambiguità dell'autorizzazione e l'affidamento a professionisti non escludono il dolo, che è stato ricavato dalla sistematicità, dall'ampiezza dell'attività illecita di trattamento e dalla condotta imprenditoriale volta al risparmio e alla rivendita di materiale ancora qualificabile come rifiuto; d) il diniego delle attenuanti generiche, motivato dalla mancanza di elementi positivi come resipiscenza o risarcimento e dalla gravità e durata delle condotte; e) la misura della pena, ritenuta congrua per le modalità e la protrazione dell'attività criminosa. Conseguenze economiche: condanna del ricorrente alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (Ministero dell'Ambiente: euro 3.800; Regione Veneto: euro 1.750, oltre accessori di legge).
Norme richiamate
d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 260) / art. 452-quaterdecies c.p.
art. 260, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, oggi art. 452-quaterdecies cod. pen.
La norma contestata punisce il trattamento illecito di rifiuti; la Corte ha ritenuto integrato il reato sia nel dolo generico che nel dolo specifico, desumendolo dalla sistematicità e dall'ampiezza dell'attività di miscelazione e rivendita come materia prima secondaria anziché trattamento autorizzato.
Applicato per gli effetti conseguenti alla declaratoria di inammissibilità del ricorso: l'onere delle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo responsabilità per dolo nella proposizione del ricorso.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per riconoscere che, nella fattispecie, non sussistono elementi tali da ritenere che la parte abbia proposto il ricorso in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (criterio per modulare conseguenze economiche della inammissibilità).
Massime di principio
- La sufficienza numerica dei campioni non si valuta solo con un criterio numerico rigido ma anche con la rappresentatività e l'omogeneità dei risultati: risultati omogenei e sistematici di superamento dei limiti rafforzano l'affidabilità anche di un numero limitato di campioni.
- Analisi svolte dall'autorità pubblica (es. ARPAV) hanno particolare rilievo probatorio; rilievi contrapposti dalla difesa richiedono prove specifiche per essere tenuti in conto dal giudice.
- L'ambiguità di un'autorizzazione amministrativa o l'affidamento a professionisti non esclude automaticamente la responsabilità penale: può al più configurare culpa in eligendo, mentre il dolo si può desumere da condotte sistematiche e dall'organizzazione imprenditoriale finalizzata al guadagno illecito.
- Il dolo specifico previsto per reati ambientali/di trattamento illecito può essere inferito dal carattere sistematico, dall'ampiezza quantitativa dell'attività e dall'assenza di comportamenti correttivi (resipiscenza, risarcimento).
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche richiede una motivazione che evidenzi l'assenza di elementi positivi (resipiscenza, riparazione parziale, comportamento collaborativo) e la gravità/protrazione delle condotte.
- In Cassazione molte censure di merito (valutazione delle prove, credibilità dei consulenti) sono inammissibili se si limitano a contestare le conclusioni dei giudici di merito senza evidenziare vizi giuridici specifici nella motivazione.
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