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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33326/2024 del 30/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso in Cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva confermato il titolo cautelare genetico riguardante la contestazione provvisoria di tentato omicidio in concorso, con utilizzo di arma da fuoco, aggravato ai sensi dell'art. 416‑bis, comma 1, cod. pen. Il ricorrente deduceva: (1) vizio di motivazione e erronea applicazione della norma aggravante art. 416‑bis, comma 1, perché la decisione si sarebbe limitata a richiamare un "contesto ambientale" e una frase attribuita allo sparatore ("ti saluta Vincenzo Nettuno") senza dimostrare l'effettivo utilizzo del metodo mafioso o la concreta capacità intimidatoria o agevolazione dell'associazione; (2) vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari (pericolo per l'acquisizione della prova, pericolo di fuga, pericolo di reiterazione) e alla scelta della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: ha annullato senza rinvio la porzione dell'ordinanza relativa al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416‑bis, comma 1, (nella declinazione 'metodo') ritenendo che le evidenze non dimostrassero l'effettivo utilizzo del metodo mafioso né un incremento concreto della capacità intimidatoria o una facilitazione dell'esecuzione del reato. La Corte ha invece rigettato il secondo motivo, ritenendo che il Tribunale avesse fornito una motivazione 'in positivo' sulle esigenze cautelari (pericolo per l'acquisizione e genuinità della prova, pericolo di fuga, pericolo di reiterazione) e che le censure fossero, in gran parte, generiche o infondate. Conseguentemente l'annullamento è limitato all'accertamento dell'aggravante; per il resto il ricorso è respinto.

Norme richiamate

  • art. 416‑bis cod. pen.

    La Corte richiama il principio secondo cui l'aggravante richiede o l'effettivo avvalersi delle "condizioni" (forza di intimidazione, assoggettamento e omertà) che incidano concretamente sulla dinamica del reato, o una finalità diretta ad agevolare l'associazione; non è sufficiente il mero riferimento a contesti ambientali o la semplice evocazione di un nome/mandante senza prova del ruolo intimidatorio/incisivo nella consumazione del reato.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Si riconosce l'interesse a valutare la ricorrenza dell'aggravante in sede di impugnazione perché la sua sussistenza produce effetti rilevanti sulle esigenze cautelari (presunzione relativa di sussistenza delle esigenze e di adeguatezza della misura).

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamata nella contestazione circa le esigenze cautelari; la Corte valuta che il Tribunale abbia motivato le ragioni del pericolo per l'acquisizione della prova in conformità all'art. 274, lett. a), fornendo elementi specifici e non limitandosi a presunzioni.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamato in riferimento alla composizione del Tribunale in sede di riesame (norma che disciplina la costituzione del Tribunale in funzione di riesame delle misure cautelari).

Massime di principio

  • Per qualificare l'aggravante di cui all'art. 416‑bis, comma 1, non basta evocare un "contesto" mafioso o riferire parole attribuite agli autori: occorre prova che il metodo mafioso abbia concretamente inciso sulla dinamica del reato, incrementando la capacità intimidatoria o facilitando l'esecuzione o impedendo reazioni/denunce.
  • La presenza di dichiarazioni della persona offesa o di testimoni che identificano gli autori e collaborano con le indagini indebolisce la tesi dell'uso efficace della forza intimidatoria derivante dall'associazione e può portare all'esclusione dell'aggravante.
  • In sede di riesame cautelare, anche se è prevista una presunzione relativa quando ricorre l'aggravante, il giudice deve comunque svolgere una motivazione 'in positivo' sulle esigenze cautelari; una motivazione specifica su pericolo di fuga, di inquinamento probatorio o di reiterazione rende più difficile la riforma dell'ordinanza per vizio meramente tecnico.
  • Un richiamo generico alla 'mafiosità' degli autori o alla caratura degli stessi non sostituisce la necessaria ricostruzione fattuale che dimostri il nesso causale tra il vincolo associativo e la maggiore gravità o funzionalità del reato rispetto all'associazione.
  • In casi simili è utile prospettare sia censure sulle condizioni di fatto che fondano l'aggravante (richiedendo prova del ruolo intimidatorio o agevolativo) sia contestare, in modo puntuale, la motivazione sulle esigenze cautelari se si ritiene che siano formulate senza adeguato supporto probatorio.

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