Cassazione Civile, Ordinanza n. 20230/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2013, concernente un immobile in comproprietà della ricorrente. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; in appello, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha accolto l'impugnazione del Comune di Viareggio, riformando la decisione. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, la ricorrente ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, dichiarando di aver conciliato la controversia con il Comune; l'ente locale ha aderito alla rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e dell'adesione del Comune controricorrente, dichiarando l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c. Non è stata pronunciata condanna sulle spese. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, precisando che tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non anche in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, quando sia accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione, senza pronuncia sulle spese se così disposto dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma si applica soltanto ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte, ma non applicabile nel caso di rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- In sede di cassazione, la rinuncia al ricorso seguita dall'adesione della controparte determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
- L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria; perciò è di stretta interpretazione e non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti.
- La previsione dell'ulteriore contributo unificato non si estende alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la rinuncia non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20033/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20036/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20040/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20046/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20047/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20049/2024 del 22/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →