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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13009/2023 del 28/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale in qualità di amministratore di fatto della Ponteggi Saetta s.r.l. (fallita il 28/10/2012). Si contesta che il ricorrente abbia distratto beni del compendio aziendale: titoli di credito per euro 39.496,57, un ponteggio autosollevante e arredi d'ufficio. Il ricorso si articola in tre motivi: (1) mancata prova della qualifica di amministratore di fatto (si contesta il valore degli indizi utilizzati: silenzio della amministratrice di diritto, contatti del ricorrente con clienti, presunta messa a disposizione di autocarri); (2) travisamento della prova in ordine all'effettiva disponibilità dei beni distratti, ossia la corte avrebbe fondato la decisione sul solo dato contabile senza verificare la concreta disponibilità; (3) vizio nella quantificazione della pena e mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219 legge fallimentare, oltre a lamentata eccessività della sanzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che i giudici di merito avessero fornito motivazione congrua e logica, individuando più indici sintomatici dell'attività gestionale del Saetta (la "testa di legno" rappresentata dall'amministratrice di diritto Concetta Napoli; i rapporti commerciali curati dal Saetta, in particolare i contatti esclusivi con il cliente Falcone; la precedente esperienza del Saetta nel settore; la messa a disposizione di beni strumentali annotati nel registro ammortizzabili ma riconducibili al ricorrente). Sul secondo motivo la Corte ha richiamato il principio per cui, in ipotesi di occultamento o distrazione di beni societari, è possibile desumere la distrazione dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni al soddisfacimento delle esigenze sociali; la corte territoriale aveva anche rilevato l'assenza di contestazioni sull'attendibilità del corredo documentale. Sul terzo motivo la Cassazione ha ritenuto inammissibile la doglianza sull'attenuante ex art. 219 l. fall.: la valutazione dei giudici di merito, che ha escluso la lieve entità della diminuzione patrimoniale alla luce del valore dei beni sottratti (oltre 50.000 euro), è corretta; inoltre la pena, determinata in misura prossima al minimo edittale, non richiede motivazione dettagliata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 219 legge fallimentare

    L'attenuante prevista non è riconosciuta quando la diminuzione della massa attiva non può essere considerata lieve; la valutazione è globale (non percentuale) e dipende dall'effettiva diminuzione patrimoniale determinata dal comportamento del fallito

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena (elementi di adeguatezza); richiamo sufficiente quando la pena è determinata in misura prossima al minimo edittale, senza necessità di motivazione particolarmente dettagliata

  • art. 2710 cod. civ.

    Non opera una presunzione automatica di attendibilità assoluta del corredo documentale dell'impresa; la sua valutazione resta soggetta ai consueti criteri di scrutinio e richiede adeguata motivazione se contestata

  • Giurisprudenza della Cassazione (principi citati)

    Sez. 5, n. 35346/2013; Sez. 5, n. 8479/2016; Sez. 5, n. 8260/2015; Sez. 5, n. 35882/2010; Sez. 3, n. 29968/2019

    Per accertare la qualità di amministratore di fatto si valutano elementi sintomatici di inserimento organico nella gestione aziendale (attività commerciale, competenze, messa a disposizione di beni, ruolo nei rapporti con clienti); l'apprezzamento di fatto dei giudici di merito è insindacabile in Cassazione se dotato di motivazione congrua. Inoltre, la distrazione di beni può essere desunta dalla mancata dimostrazione della loro destinazione alle esigenze sociali

Massime di principio

  • La qualificazione di "amministratore di fatto" si fonda su indici e circostanze concrete (controllo dei rapporti commerciali, decisioni effettive, competenze specifiche, disponibilità di beni strumentali): la valutazione è di merito e difficilmente censurabile in Cassazione se adeguatamente motivata
  • In caso di occultamento o distrazione di beni societari, la prova della distrazione può essere desunta dalla mancanza, da parte dell'amministratore, di una prova della destinazione dei beni al soddisfacimento delle esigenze sociali; non è richiesto un onere formale aggiuntivo al fallito salvo che non emergano elementi concreti che smentiscano la disponibilità antecedente dei beni
  • La valutazione dell'attenuante per diminuzione della massa attiva ex art. 219 l. fall. è complessiva e non percentuale: anche somme non enormi possono escludere la lieve entità se incidono in modo apprezzabile sulla massa
  • Le decisioni di merito basate su una motivazione logica e corrispondente alle risultanze probatorie non sono riesaminabili in sede di legittimità se le censure si limitano a proporre una rivalutazione dei fatti
  • Quando la pena è fissata in misura prossima al minimo edittale, la motivazione richiesta è meno dettagliata e il richiamo ai criteri generali di adeguatezza può essere sufficiente

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