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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40318/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto in concorso (cintura in pitone sottratta nel negozio "Calzaturificio Baruzzi"). Ha dedotto: 1) assenza di prova del concorso nella condotta (mancato contributo, anche morale, alla consumazione, e inesistenza del comportamento di "schermo"); 2) mancato riconoscimento, nel dispositivo di primo grado, delle circostanze aggravanti ex art. 625 co.1 nn.2 e 5 c.p., con conseguente profilo di procedibilità (querela di parte); 3) mancata conversione della pena detentiva in pena alternativa ai sensi dell'art. 53 L. n.689/1981; 4) errata qualificazione della circostanza aggravante (mezzo fraudolento) rispetto a quanto contestato (distrazione della vittima) e violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (artt. 521 e 522 c.p.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in quanto in parte inammissibile e in parte infondato. In particolare: il primo motivo (travisamento dei fatti) è stato dichiarato inammissibile perché il ricorso tende a una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità; il secondo motivo è infondato: la motivazione di primo grado riconosceva le aggravanti e la discrepanza con il dispositivo è un errore materiale sanabile rileggendo la motivazione; il terzo motivo (conversione della pena) è inammissibile perché la valutazione sulla sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa al giudice di merito e non manifesta illogicità è stata riscontrata nella decisione negativa; il quarto motivo è infondato: la qualificazione della circostanza aggravante come uso di mezzo fraudolento era coerente con l'imputazione e con i fatti (finzione di interesse all'acquisto per distrarre la vittima), e non ha pregiudicato il diritto di difesa. Conseguentemente la condanna di merito (per gli artt. richiamati nel capo di imputazione) è stata confermata.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 110, 624, 625 co.1, nn. 2) e 5)

    citati nel capo di imputazione e nella sentenza di merito

    Gli articoli sono stati ritenuti applicabili al caso: furto in concorso con aggravanti (mezzo fraudolento e altra aggravante richiamata). La Corte ha confermato che la condotta descritta rientra nelle aggravanti contestate.

  • Codice penale, art. 625, co.1, n.4)

    richiamato nel contraddittorio difensivo come alternativa

    La corte osserva che la diversa qualificazione (es. destrezza) non è stata adeguatamente motivata dalla ricorrente e che l'aggravante del mezzo fraudolento ben si applica alla finzione di interesse all'acquisto.

  • Codice penale, art. 99, co.4

    richiamato nella motivazione di primo grado

    La recidiva è stata riconosciuta dal tribunale e valutata in bilanciamento con le attenuanti; la Corte di cassazione non ha ritenuto fondata la censura in merito.

  • Codice penale, art. 62, n.4) e art. 62-bis

    menzionati nella motivazione e nel dispositivo di primo grado (errore materiale nel dispositivo)

    Il tribunale aveva riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62, n.4) e le attenuanti di cui all'art. 62-bis; la Cassazione ha chiarito che un errore materiale nel dispositivo può essere corretto con riferimento alla motivazione.

  • Codice di procedura penale, art. 606, co.1, lett. e)

    richiamato nel rigetto del primo motivo

    La Corte ribadisce il limite della giurisdizione di legittimità: non è consentita la rinnovata valutazione del compendio probatorio o il "travisamento del fatto" come semplice rivalutazione dei fatti.

  • Codice di procedura penale, artt. 521 e 522

    eccepiti dalla difesa con riferimento alla correlazione accusa-sentenza

    La Corte precisa che non ogni variazione terminologica o qualificazione giuridica costituisce violazione del principio di correlazione: è necessaria una modifica che abbia pregiudicato concretamente la difesa; nel caso il nucleo essenziale (finzione per distrarre la vittima) è stato sempre contestato.

  • Codice penale, art. 133

    richiamato nella valutazione sulle pene sostitutive

    La Corte ricorda che la sostituzione di pene detentive brevi è discrezionale e va valutata con i criteri dell'art. 133 (modalità del fatto, personalità del condannato, condizioni di vita) e che tale valutazione del merito non è sindacabile se non per manifesta illogicità.

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53

    invocata dalla difesa per la conversione della pena

    La disciplina delle pene sostitutive è applicabile salvo valutazione negativa del giudice di merito, che qui è stata ritenuta congruamente motivata dalla Corte territoriale.

  • D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, co.8

    richiamato nella requisitoria del Procuratore generale

    La norma che limita la trattazione orale in udienza pubblica ai ricorsi per i quali sia stata espressamente domandata: il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità richiamando tale disposizione.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove: i motivi basati su una diversa lettura del compendio probatorio sono, di regola, inammissibili.
  • Un errore materiale tra dispositivo e motivazione può essere corretto con riferimento alla motivazione quando quest'ultima chiarisca in modo univoco la volontà decisoria del giudice.
  • La concessione di pene sostitutive per piccole pene detentive è una valutazione discrezionale del giudice di merito e solo una motivazione manifestamente illogica può essere sindacata in Cassazione.
  • Per il principio di correlazione tra accusa e sentenza non è sufficiente una variazione terminologica: è necessario che la modifica pregiudichi concretamente il diritto di difesa affinché si configuri la violazione degli artt. 521-522 c.p.p.
  • L'aggravante del 'mezzo fraudolento' comprende condotte che consistono nella simulazione di interesse all'acquisto finalizzata a distrarre il venditore; tale qualificazione è compatibile con l'imputazione che enuncia il nucleo essenziale dell'azione predatoria.
  • Se la difesa invoca un diverso inquadramento giuridico delle circostanze aggravanti, deve indicare quale interesse concreto sarebbe soddisfatto dalla diversa qualificazione e dimostrare il concreto pregiudizio alla difesa.

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