Cassazione Civile, Ordinanza n. 37529/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa di un professionista di ottenere il pagamento di euro 126.068,57 per attività di progettazione di loculi cimiteriali e calcoli strutturali svolti in favore di un comune. In via principale egli rivendicava il compenso professionale, assumendo l'esistenza di un incarico conferito dall'ente; in via subordinata chiedeva il risarcimento del danno e, ulteriormente, l'indennizzo per ingiustificato arricchimento. La Corte d'appello aveva respinto il gravame ritenendo: mancante la prova di un contratto scritto valido con la pubblica amministrazione; inammissibile la domanda risarcitoria per genericità e tardività; inammissibile anche il motivo relativo all'arricchimento senza causa per difetto di specificità. Con il ricorso per cassazione il professionista deduceva, da un lato, che la forma scritta del contratto avrebbe potuto desumersi da moduli di consegna dei lavori sottoscritti dal sindaco e dal professionista, nonché da delibere e atti dell'ente; dall'altro, censurava la declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria; infine, contestava la valutazione di non specificità dell'appello sulla domanda ex art. 2041 c.c., sostenendo di aver criticato puntualmente la decisione di primo grado e di aver indicato l'esistenza di prove documentali e di una delibera di conferimento dell'incarico.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati i primi due motivi. Ha ritenuto inammissibile la censura sulla motivazione e infondata la tesi secondo cui la forma scritta del contratto con la pubblica amministrazione potesse desumersi da comportamenti concludenti o da delibere interne, ribadendo che l'incarico professionale a favore della PA richiede la forma scritta ad substantiam, con sottoscrizione delle parti, indicazione dell'oggetto e del compenso. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la decisione di merito era sorretta da una duplice ratio decidendi autonoma e la censura non investiva utilmente entrambe le rationes. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che l'appello sulla domanda di arricchimento senza causa era stato sufficientemente specifico ai sensi dell'art. 342 c.p.c., secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite, sicché la corte territoriale avrebbe dovuto esaminare il merito della domanda subordinata e non arrestarsi a una pronuncia di inammissibilità. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e il rinvio alla medesima corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La domanda di arricchimento senza causa non può essere dichiarata inammissibile per asserita genericità quando l'appellante abbia individuato i punti della decisione impugnata e le ragioni di censura in modo sufficiente secondo il paradigma dell'art. 342 c.p.c.
La domanda subordinata di arricchimento senza causa è stata trattata come rimedio da riesaminare nel merito in sede di rinvio, una volta ritenuta ammissibile l'impugnazione sul punto.
La domanda risarcitoria è stata ritenuta correttamente rigettata in appello perché formulata in modo generico e tardivo; la censura in cassazione è stata dichiarata inammissibile per la pluralità di rationes decidendi autonome.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la validità dell'incarico professionale, ma la Corte ha ribadito che nei rapporti con la PA è comunque necessaria la forma scritta ad substantiam.
La mancanza della forma scritta richiesta per l'incarico professionale con la pubblica amministrazione comporta nullità del contratto.
Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto idoneo a sanare la mancanza del contratto scritto con l'ente pubblico.
art. 16 r.d. n. 2440/1923
Per i contratti della pubblica amministrazione è richiesta la forma scritta; non sono sufficienti atti interni o comportamenti concludenti.
art. 17 r.d. n. 2440/1923
La forma scritta del contratto con la PA non è surrogabile da fatti concludenti, manifestazioni tacite o comportamenti attuativi.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della domanda risarcitoria, ma la censura non ha superato le rationes decidendi autonome della sentenza impugnata.
art. 163, comma 2, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Richiamato in relazione alla dedotta genericità della domanda e dell'atto introduttivo, ma senza esito favorevole al ricorrente sulla domanda risarcitoria.
art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
La domanda risarcitoria era stata reputata tardiva perché proposta solo con la memoria ex art. 183 c.p.c.; tale ratio è rimasta intatta in cassazione.
L'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni contestate e delle ragioni di critica alla sentenza, ma non richiede formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione; il motivo può essere specifico anche se redatto senza schemi formali rigidi.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Dopo la riforma, il vizio di motivazione non è più denunciabile nei termini del precedente 'difetto di motivazione'; resta solo l'omesso esame di un fatto decisivo, che qui non ricorreva perché il fatto dell'esistenza del contratto era stato comunque esaminato.
Richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sui vizi denunciabili.
Massime di principio
- Il contratto d'opera professionale stipulato con la pubblica amministrazione richiede la forma scritta ad substantiam; la sua esistenza non può essere desunta da delibere interne, autorizzazioni, atti preparatori, firme su documenti di consegna o altri comportamenti concludenti, se manca un atto scritto sottoscritto dalle parti con oggetto e compenso.
- La mancanza della forma scritta richiesta per il conferimento dell'incarico professionale alla pubblica amministrazione determina la nullità del contratto e impedisce di fondare la pretesa sul rapporto contrattuale così come prospettato.
- Quando la decisione impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve investire utilmente tutte le rationes; se anche una sola resiste, il motivo è inammissibile per difetto di interesse.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, l'art. 342 c.p.c. richiede una critica chiara e specifica della sentenza di primo grado, ma non impone formalismi sacramentali né la redazione di un progetto alternativo di decisione; l'appellante deve indicare i punti contestati e le ragioni della doglianza.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità non è giustificata quando, dalla lettura dell'atto, emergano con sufficiente chiarezza i capi censurati, le ragioni di dissenso e il materiale probatorio richiamato a sostegno della critica.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio motivazionale è denunciabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo, non più come generico difetto di motivazione; se il fatto è stato comunque valutato, la censura è inammissibile.
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