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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 961/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza con la quale le era stata applicata la pena concordata (mesi 6 di reclusione e euro 158,00 di multa) per i reati di furto (art. 624 c.p.) e di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.), deducendo violazione di legge con riferimento all'applicazione della confisca del profitto del reato prevista dal secondo comma dell'art. 493-ter: la ricorrente sosteneva che, essendosi proceduto all'integrale risarcimento del danno, la confisca non avrebbe dovuto essere applicata

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, osservando che la confisca prevista dal secondo comma dell'art. 493-ter è obbligatoria ex lege e autonoma rispetto all'eventuale risarcimento del danno in favore della persona offesa. La motivazione, pur sintetica, è stata ritenuta corretta: la confisca mira a impedire che il reo tragga vantaggio economico dal reato e non ha natura risarcitoria. La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali (Sez. 2, n. 28921/2020; Sez. 6, n. 38994/2017; Sez. 2, n. 39276/2021) e ha quindi respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 493-ter cod. pen.

    Il secondo comma prevede la confisca del profitto del reato; la Corte interpreta tale confisca come misura obbligatoria ex lege e autonoma rispetto al risarcimento del danno alla persona offesa

  • art. 624 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di furto, uno dei fatti per cui la ricorrente era stata condannata

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina l'accordo di cui alla sentenza impugnata (patteggiamento); la sentenza impugnata era una pronuncia ex art. 444 c.p.p.

Massime di principio

  • La confisca del profitto prevista dall'art. 493-ter, comma secondo, si applica ex lege e rimane autonoma rispetto all'eventuale risarcimento del danno: il pagamento del risarcimento alla vittima non elimina l'obbligo di confisca
  • Occorre distinguere tra misure risarcitorie (finalizzate al ristoro della persona offesa) e misure ablatorie/punitive (finalizzate a privare il reo del vantaggio economico derivante dal reato); la confisca rientra nella seconda categoria
  • In situazioni analoghe, la difesa può considerare strategie alternative al semplice richiamo al risarcimento — ad esempio contestare l'esistenza, l'ammontare o il nesso causale del 'profitto' indicato come oggetto di confisca — poiché è proprio l'assenza di profitto concreto che, se provata, può ostare all'applicazione della confisca
  • È utile richiedere al giudice un'istruttoria contabile precisa sul profitto asserito e proporre, se possibile, argomentazioni di proporzionalità o di illegittimità applicativa nel caso in cui la confisca risulti manifestamente sproporzionata rispetto al fatto concreto
  • La giurisprudenza consolidata tende a mantenere ferma l'autonomia della confisca rispetto al risarcimento: quindi, quando si negozia o impugna una sentenza che comporta confisca, non si può contare sul risarcimento alla vittima come strumento sufficiente a evitare la misura ablativa

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