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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41433/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 22/03/2024 che aveva confermato il sequestro preventivo diretto della somma di € 448.967,76 nei confronti della Società Italiana Investimenti Immobiliari s.r.l. (di cui Fiorino era legale rappresentante) e, in subordine, nei confronti dello stesso Fiorino; la contestazione penale era fondata sull'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 per omessa presentazione della dichiarazione IRES 2021, con una base imponibile determinata in € 1.870.699,00 e imposte evase pari a € 448.967,76, in ragione dell'acquisizione (nel 2021) di crediti d'imposta considerati fittizi. Il ricorrente ha dedotto che i crediti d'imposta non potevano concorrere alla formazione della base imponibile poiché non erano stati utilizzati (erano rimasti nel "cassetto fiscale" o erano stati rinunciati), che alcuni crediti erano stati acquisiti a costo zero e che, in ogni caso, l'iscrizione contabile sarebbe dovuta avvenire per competenza ripartita in anni (OIC), non in un'unica soluzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale del Riesame e del G.I.P., che avevano valorizzato i crediti d'imposta acquisiti come proventi illeciti contribuendo alla base imponibile dell'anno 2021, avendo parte di tali crediti già trovato monetizzazione (cediti e incassati) e non risultando prova di un appostamento contabile o di utilizzo in compensazione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui i redditi di derivazione illecita devono essere dichiarati e considerati imponibili. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di una somma di € 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74/2000

    Norma penale che punisce l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi oltre determinate soglie; applicata nel caso per la presunta omessa dichiarazione IRES 2021 con superamento della soglia di punibilità.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limita il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di appello e riesame di misure cautelari reali alla sola violazione di legge (includendo errores in iudicando/in procedendo o vizi motivazionali radicali).

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di irrogare ammenda nel caso di inammissibilità manifestamente infondata del ricorso; applicata per disporre il pagamento di € 3.000 alla Cassa delle ammende.

  • art. 88 DPR 917/1986

    Richiamato tramite la risposta dell'Agenzia delle Entrate: la sopravvenienza attiva (differenza tra valore nominale e costo di acquisto del credito) concorre alla formazione del reddito imponibile nell'esercizio di acquisizione del credito.

  • Risposta Agenzia delle Entrate n. 105 del 15/04/2020

    Interpretazione amministrativa richiamata dai giudici secondo cui la differenza fra valore nominale e costo di acquisto dei crediti d'imposta costituisce sopravvenienza attiva imponibile nell'anno di acquisizione.

  • Documento OIC del 03/08/2021

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che il guadagno dall'acquisto di crediti fiscali sia un provento da contabilizzare per competenza (anno per anno); la Corte ha ritenuto che tale principio non fosse stato dimostrato nei fatti dal ricorrente e che non prevalesse sull'accertamento della monetizzazione/cessione dei crediti.

  • Giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 23079 del 20/01/2022, Ariolfo)

    Principio richiamato secondo cui i redditi di derivazione illecita devono essere dichiarati e costituiscono base imponibile salvo provvedimenti ablatori contestuali.

Massime di principio

  • Se in sede cautelare emergono elementi che mostrano acquisizione e monetizzazione (o cessione) di crediti d'imposta dubbi o fittizi, tali crediti possono essere valorizzati come proventi nella base imponibile dell'anno di acquisizione.
  • La mera presenza di crediti nel "cassetto fiscale" non è, di per sé, sufficiente a escludere la rilevanza fiscale o penale se risultano concreti elementi che ne attestino la validità economica o la monetizzazione.
  • Il difensore deve documentare in modo specifico e probante l'effettiva assenza di utilità economica dei crediti (es. rinuncia formale, mancata monetizzazione, contabilizzazione per competenza) per contrastare la valutazione del fumus commissi delicti.
  • L'interpretazione amministrativa (Agenzia delle Entrate) secondo cui la differenza tra valore nominale e costo di acquisto concorre al reddito nell'anno di acquisizione è rilevante e può influire sulle determinazioni cautelari, salvo prova contraria ben documentata.
  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame è molto limitato: ammissibile solo per violazione di legge o per vizi motivazionali gravi; quindi è difficile ottenere l'annullamento se la motivazione del giudice di merito è congrua e documentata.
  • In casi di acquisizione di crediti fiscali a "costo zero", occorre comunque dimostrare contabilmente e fattualmente l'assenza di proventi o la corretta imputatione per competenza per non vedere l'intero importo assoggettato a tassazione cautelare.

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