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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28426/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la qualificazione giuridica del fatto ascrittogli: sosteneva che la condotta doveva essere qualificata come induzione indebita (art. 319-quater c.p.) e non come concussione (art. 317 c.p.), rilevando che la persona offesa, Giancarlo Pisanu, dopo aver sottoscritto una rinuncia all'assegnazione di un alloggio popolare, l'aveva poi revocata, elemento che a suo avviso dimostrerebbe l'assenza di costrizione e la presenza di un comportamento orientato al tornaconto personale dell'offeso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi generici e manifestamente infondati, confermando la sussistenza del reato di concussione. Ha ritenuto provato che l'imputato, in abuso della sua "qualità" di vigile urbano, aveva minacciato la vittima (anche rivolgendo minacce e insulti alla moglie in sua assenza) prospettando accertamenti che avrebbero danneggiato il figlio della famiglia, costringendo così il Pisanu alla rinuncia. La Corte ha distinto chiaramente concussione e induzione indebita richiamando la giurisprudenza (sentenza Maldera) e ha osservato che la revoca successiva della rinuncia non sanava l'effetto coercitivo iniziale. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna alle spese processuali ma non all'invio di somme alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 317 cod. pen.

    Il reato è stato interpretato come concussione caratterizzata dall'abuso costrittivo della "qualità" pubblica volto a costringere il privato a un comportamento che altrimenti non avrebbe tenuto; la minaccia di esercitare poteri pubblicistici sfavorevolmente è stata ritenuta idonea ad annullare la libertà di autodeterminazione.

  • art. 319-quater cod. pen.

    La fattispecie di induzione indebita è distinta dalla concussione: è un reato bilaterale che richiede, oltre all'abuso prevaricatore del pubblico agente, il fine determinante di vantaggio indebito dell'extraneus; l'indotto è punibile perché si presume in grado di resistere alla pressione quando agisca per tornaconto.

  • Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013 (sentenza Maldera)

    Giurisprudenza richiamata per definire la concussione come reato caratterizzato dall'abuso costrittivo della qualità pubblica, con enfasi sull'effetto di "obbligare" il soggetto passivo più che sulla semplice pressione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla sintesi dei motivi di impugnazione, ossia la possibilità di sintetizzare i motivi nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione.

  • art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 (conv. con modificazioni dalla legge n. 176/2020) e art. 17 d.l. 22/06/2023 n. 75

    Richiamate in relazione alla procedura scritta per il trattamento del ricorso in Cassazione e alla proroga dell'applicabilità di tale disciplina.

Massime di principio

  • Per distinguere concussione (art. 317) e induzione indebita (art. 319-quater) valutare non solo la condotta dell'agente pubblico ma l'effetto sulla volontà del privato: se la volontà è "annullata" o piegata da minacce o prospettazioni di un danno contra ius si configura concussione; se il privato agisce per un vantaggio indebito e poteva resistere, si configura induzione indebita.
  • L'abuso della "qualità" o della funzione pubblica può consistere anche nella minaccia di usare poteri amministrativi discrezionali in chiave ritorsiva, pur se l'ambito dell'azione minacciata è estraneo alla specifica domanda del privato; tale condotta può integrare concussione.
  • La revoca successiva di un atto (es. rinuncia) non cancella il carattere coercitivo dell'atto originario: l'elemento decisivo è se la scelta iniziale sia stata la conseguenza di una costrizione illegittima.
  • In sede di ricorso per cassazione le censure sulla motivazione devono essere specifiche: occorre indicare l'elemento fattuale decisivo non considerato o travisato, dimostrarne la verità e spiegare perché la sua omissione comprometta radicalmente la motivazione; altrimenti il ricorso è inammissibile.
  • Quando si contesta la qualificazione giuridica del fatto, il giudice valuta il contesto complessivo (modalità, minacce, destinatari, finalità dell'agente e conseguenze per la vittima) e applica i principi giurisprudenziali consolidati, come quelli espressi nella sentenza Maldera.

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