Cassazione Civile, Ordinanza n. 24127/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
I soggetti che avevano proposto ricorso avverso una sentenza della CTR hanno successivamente presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi 186-205, della L. n. 197/2022. Uno dei coobbligati ha perfezionato la definizione con il versamento della prima rata, con effetti estensivi anche nei confronti degli altri ricorrenti. Chiedevano quindi l'estinzione del giudizio. La Corte, con decreto di estinzione, ha però omesso per errore materiale di indicare il nominativo di una delle parti ricorrenti. Con il presente ricorso è stata domandata la correzione dell'errore materiale, mediante inserimento del nome mancante. La Corte ha ritenuto che l'omissione risultasse ictu oculi dagli atti e che la parte omessa fosse effettivamente parte del giudizio e destinataria degli effetti estensivi della definizione agevolata.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione dell'errore materiale e ha disposto la rettifica del decreto n. 32321/2023, inserendo dopo le parole "ASD UNITED CAST, BRESOLIN GIUSEPPE" anche le parole "e BRESOLIN LAURA". Ha inoltre ribadito che nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. non è consentita alcuna pronuncia sulle spese, perché si tratta di procedimento di natura amministrativa privo di una parte soccombente in senso proprio.
Norme richiamate
art. 1, commi 186-205, L. n. 197/2022
La domanda di definizione agevolata, una volta perfezionata con il versamento della prima rata, produce gli effetti previsti dalla legge.
art. 1, comma 202, L. n. 197/2022
Gli effetti della definizione agevolata si estendono anche nei confronti dei coobbligati indicati nel provvedimento.
È norma di riferimento per la correzione degli errori materiali dei provvedimenti.
Si applica al procedimento di correzione degli errori materiali in sede di legittimità.
Massime di principio
- L'errore materiale che consista nell'omissione di un nominativo può essere corretto quando emerga immediatamente e univocamente dagli atti che la parte era effettivamente presente nel giudizio.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali in Cassazione, la correzione può riguardare anche l'integrazione del dispositivo con l'indicazione della parte omessa, senza necessità di riaprire il merito della decisione.
- La definizione agevolata prevista dalla normativa speciale, una volta perfezionata, può estendere i propri effetti ai coobbligati secondo quanto espressamente stabilito dalla legge.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. non deve essere adottata alcuna statuizione sulle spese, mancando una vera parte soccombente e trattandosi di procedimento di natura amministrativa.
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