Cassazione Penale, Sentenza n. 46884/2023 del 22/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha confermato la custodia in carcere applicata dal GIP per reati connessi ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) e reati di trasporto/consegna di eroina (art. 73 d.P.R. 309/1990). Si deducevano: 1) carenza di motivazione autonoma del provvedimento e illegittimo ricorso alla motivazione per relationem; 2) inutilizzabilità delle intercettazioni per presunta mancanza di motivazione nei decreti autorizzativi e di proroga (copie omissate); 3) insufficienza e travisamento della prova circa la partecipazione allassociazione, con omessa valutazione di elementi a discarico (assenza di condotte in certi periodi, marginalità del ruolo, rapporto solo con un coimputato, esito negativo controllo con unità cinofila); 4) mancata motivazione sulle esigenze cautelari e inadeguata valutazione della concretezza e attualità del pericolo. Sono stati poi aggiunti motivi sulla errata qualificazione ex art. 74 e su specifiche conversazioni e episodi ritenuti travisati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: 1) la motivazione per relationem è ammissibile quando il giudice competente formula autonome valutazioni successivamente; nel caso il Tribunale del riesame ha svolto valutazione autonoma dagli atti richiamati; 2) le censure sulle intercettazioni erano in realtà questioni di diritto non proponibili in cassazione ai sensi dei limiti di cui all'art. 606 c.p.p.; l'assenza di motivazione nelle copie prodotte alla difesa non prova la nullità, poiché la motivazione può risultare negli originali omessi per segreto investigativo e la verifica potrà essere effettuata in sede successiva; 3) la valutazione della gravità indiziaria e della partecipazione allassociazione è stata adeguatamente motivata: il Tribunale ha indicato elementi di fatto e li ha valutati secondo i canoni di legge, non risultando indicati dal ricorrente i singoli motivi di riesame non considerati e la loro incidenza decisiva; non è stata dimostrata la sussistenza di travisamento probatorio rilevante; 4) quanto alle esigenze cautelari, si applica la presunzione relativa di sussistenza prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., per i reati di cui all'art. 74 DPR 309/1990, e il ricorrente non ha fornito prova contraria. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile o infondato e, in conseguenza, rigettato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese come previsto dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Articolo relativo all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: è il titolo cautelare che giustifica, in combinato con art. 275 c.p.p., la presunzione relativa sull'esistenza delle esigenze cautelari e la maggiore propensione alla custodia cautelare in carcere
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Norma che disciplina i reati di traffico (trasporto e consegna) di sostanze stupefacenti, contestati come reati-fine nell'ambito dell'associazione
codice di procedura penale, art. 292
Disposizione sul contenuto e sulla motivazione dei provvedimenti cautelari: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia rispettato i canoni motivazionali, fornendo valutazioni autonome anche se è stato fatto richiamo agli atti precedenti
codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Previsione della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati indicati, applicata dalla Corte per ritenere adeguata la custodia cautelare in carcere salvo prova contraria fornita dall'indagato
codice di procedura penale, art. 274
Criteri generali per l'applicazione delle misure cautelari: richiamati ma subordinati alla presunzione speciale prevista dall'art. 275, comma 3, quando ricorre
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
In tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto...
Limite della funzione di cassazione nelle impugnazioni contro provvedimenti cautelari: non sono ammissibili censure di sola natura giuridica sulla motivazione; la Corte valuta violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione
Costituzione, artt. 13 e 111
Richiamati dal ricorrente in tema di libertà personale e giusto processo; la Corte non ha ravvisato violazioni tali da annullare l'ordinanza cautelare
Massime di principio
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice che adotta il provvedimento formula valutazioni autonome e consapevoli che consentano il controllo dell'iter logico-giuridico
- In cassazione contro provvedimenti de libertate occorre indicare con specificità le norme violate o la manifesta illogicità della motivazione; censure generiche o ricostruzioni alternative dei fatti sono inammissibili
- L'assenza di parti motivazionali nelle copie degli atti (es. decreti di intercettazione) non prova automaticamente la nullità: la motivazione può essere presente negli originali omessi per segreto investigativo e la verifica può essere rimessa a fasi successive
- Per i reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990) opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 275, comma 3 c.p.p., rendendo più agevole l'applicazione della custodia in carcere salvo prova contraria
- Per contestare la partecipazione ad un'associazione per delinquere è necessario confrontarsi puntualmente con gli elementi indicati nella motivazione del giudice di merito e allegare come la mancata valutazione di specifici elementi avrebbe inciso sulla decisione
- L'assenza di sequestro o di riscontri diretti sull'indagato non esclude l'utilizzabilità di elementi probatori raccolti nei confronti di coindagati o di atti che ricostruiscono rapporti e condotte ripetute nel tempo
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