Cassazione Penale, Ordinanza n. 39877/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di un imputato per furto in abitazione aggravato. Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato con un unico motivo, deducendo vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 625, n. 2, c.p. In concreto, la sentenza impugnata aveva ritenuto che l'agente, per accedere agli uffici di una fondazione dove il furto si era consumato, avesse forzato le porte con l'ausilio di un cacciavite, integrando così l'aggravante contestata. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che tale aggravante non dovesse riconoscersi. La Corte di cassazione ha giudicato il motivo meramente reiterativo delle doglianze già esaminate e respinte dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse riproduttivo di censure già vagliate e disattese in appello con argomentazioni giuridiche corrette. Ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui, in tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose quando, per commettere il reato, si usa energia fisica diretta a vincere o anche solo a mutare la destinazione della resistenza opposta alla cosa. Applicando tale principio al caso concreto, ha valorizzato la forzatura delle porte con cacciavite per l'accesso agli uffici. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
norma incriminatrice del furto in abitazione, reato per il quale è stata confermata la condanna
aggravante della violenza sulle cose; ricorre quando l'agente usa energia fisica per vincere o mutare la resistenza posta a difesa della cosa altrui
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In tema di furto, l'aggravante della violenza sulle cose è integrata quando l'autore impiega energia fisica per vincere la resistenza, anche solo mutandone la destinazione, che la natura o l'uomo abbiano apposto a difesa del bene.
- La censura di legittimità che si limiti a riproporre questioni già esaminate e respinte dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con le argomentazioni della sentenza impugnata, è inammissibile.
- La forzatura di porte o altri ostacoli materiali, se funzionale all'accesso al luogo in cui si consuma il furto, può integrare la violenza sulle cose e giustificare l'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, c.p.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39835/2025 del 11/12/2025
- ordinanza_penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39836/2025 del 11/12/2025
- ordinanza_penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39837/2025 del 11/12/2025
- ordinanza_penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39838/2025 del 11/12/2025
- ordinanza_penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39839/2025 del 11/12/2025
- ordinanza_penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39840/2025 del 11/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →