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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22143/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nell'impugnazione. La sentenza di patteggiamento resta quindi ferma nei suoi effetti.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (null)

La controversia

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, all'esito di procedura de plano, ha applicato agli imputati la pena concordata dalle parti in relazione ai reati di rapina e lesioni personali, ritenuti integrati ai sensi degli artt. 110, 628 e 110, 582 c.p. Avverso tale decisione gli imputati hanno proposto ricorsi per cassazione distinti: uno o più ricorrenti hanno dedotto l'erronea qualificazione giuridica del fatto; un ricorrente ha inoltre lamentato il mancato accertamento della reale espressione di volontà dell'imputato rispetto al patteggiamento. La Corte ha rilevato che, nel giudizio ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso è proponibile solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ha quindi ritenuto che la censura sulla qualificazione fosse generica e non consentita, perché non evidenziava un errore manifesto o una qualificazione palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, ma prospettava un dissenso valutativo non immediatamente ricavabile dagli atti. Quanto alla doglianza del ricorrente che sosteneva di non aver validamente espresso la volontà di aderire al patteggiamento, la Corte l'ha giudicata manifestamente infondata, osservando che dal verbale risultava la sua presenza tramite videocollegamento, con interlocuzione col difensore, e che il riferimento in sentenza ai difensori muniti di procura speciale che chiedevano la definizione del procedimento ex art. 444 c.p.p. ricomprendeva anche la sua posizione.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato come norma di concorso di persone nei reati contestati.

  • art. 628 c.p.

    Richiamato per la qualificazione del fatto come rapina.

  • art. 582 c.p.

    Richiamato per la qualificazione del fatto come lesioni personali.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    «proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza»

    Delimita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento.

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato come base della definizione del procedimento con applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la definizione del procedimento in camera di consiglio senza formalità di procedura.

  • art. 616 c.p.p.

    Regola la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per la legittimità della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di colpa nell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento i motivi sono rigorosamente tipizzati: non sono ammissibili doglianze estranee al perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • L'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo quando l'errore sia manifesto e la qualificazione adottata sia palesemente incompatibile con il capo di imputazione, senza margini di opinabilità.
  • La verifica della deducibilità del vizio di qualificazione va compiuta esclusivamente sulla base del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi di ricorso.
  • Censure meramente generiche o che mirano a una rivalutazione non evidente degli elementi del fatto sono inammissibili nel giudizio avverso il patteggiamento.
  • La doglianza relativa alla mancata espressione della volontà dell'imputato è infondata quando dagli atti risulti la partecipazione personale, anche tramite videocollegamento, e l'intervento del difensore munito di procura speciale nella richiesta di definizione del procedimento.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ove emergano profili di colpa nell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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