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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10076/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di equa riparazione per la durata irragionevole di un giudizio presupposto avente ad oggetto il rilascio di beni demaniali, instaurato nel 1987 e ancora pendente al momento della domanda indennitaria del 2021. In primo grado la Corte d'appello aveva riconosciuto un indennizzo complessivo, poi rideterminato in sede di opposizione dal medesimo giudice, anche distinguendo tra liquidazione per quota ereditaria e liquidazione pro quota per alcuni istanti. I ricorrenti per cassazione hanno dedotto due censure: la prima, relativa al calcolo del periodo di durata ragionevole del processo presupposto, contestando che la Corte territoriale avesse decurtato i tempi di durata ragionevole tenendo conto di rinvii asseritamente voluti dalle parti; la seconda, relativa all'erronea valutazione delle posizioni processuali di alcuni ricorrenti nel giudizio presupposto. Il Ministero ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, censurando: la liquidazione dell'indennizzo riferita all'intero andamento del processo anziché limitata alle singole frazioni temporali rilevanti in caso di decesso dei danti causa; l'omessa applicazione della presunzione di assenza di danno per contumacia; l'omessa pronuncia sul vantaggio derivato dal ritardo; e un vizio motivazionale sul quantum. Nel corso del giudizio di cassazione i ricorrenti hanno inoltre depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio principale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per intervenuta rinuncia agli atti, rilevando che la rinuncia al ricorso per cassazione produce estinzione del procedimento e non è revocabile. Ha invece esaminato il ricorso incidentale del Ministero, ritenendo infondato il terzo motivo sul preteso vantaggio tratto dal ritardo, ma accogliendo il primo e il secondo motivo. In particolare, ha affermato che, quando la parte del giudizio presupposto sia deceduta e gli eredi agiscano sia iure hereditatis sia iure proprio, il giudice non può assumere come riferimento l'intero procedimento, dovendo ricostruire analiticamente le diverse frazioni temporali e rapportarle alle date di decesso dei danti causa; inoltre, ha riconosciuto l'operatività della presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio per la contumacia nei giudizi di equa riparazione introdotti dopo l'entrata in vigore della norma, precisando che l'indennizzo iure proprio per l'erede decorre dalla sua costituzione in giudizio e richiede una partecipazione processuale idonea a configurare un interesse giuridicamente rilevante. Il quarto motivo del ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito. Il decreto impugnato è stato quindi cassato in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'appello di Campobasso in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    La sopravvenuta rinuncia al ricorso principale determina carenza di interesse e conduce alla declaratoria di inammissibilità/estinzione del giudizio di cassazione.

  • artt. 390 e 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del procedimento e non può essere validamente revocata.

  • art. 334 c.p.c., comma 2

    La perdita di efficacia dell'impugnazione incidentale in caso di inammissibilità dell'impugnazione principale non opera, secondo la giurisprudenza richiamata, nell'ipotesi di rinuncia all'impugnazione principale, specie quando vi sia impugnazione incidentale tardiva.

  • art. 6, § 1, CEDU

    Richiamato quale parametro per la ragionevole durata del processo e per il diritto all'equa riparazione.

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, commi 1 e 2

    Costituisce la base sostanziale della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo; il calcolo dell'indennizzo deve tener conto delle frazioni temporali effettivamente rilevanti per ciascun soggetto avente diritto.

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-sexies, lett. b)

    Prevede una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio per la parte rimasta contumace nei processi civili o amministrativi, applicabile ai giudizi di equa riparazione introdotti dopo l'entrata in vigore della norma.

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-septies

    Il vantaggio patrimoniale idoneo a escludere o ridurre l'indennizzo deve essere autonomo e comparabile con la misura dell'indennizzo dovuto; non può coincidere con l'incremento dell'indennizzo stesso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale utilizzato per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo dedotto dal Ministero nel ricorso incidentale.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato a sostegno della censura di omessa pronuncia sull'eccezione relativa al vantaggio conseguito dal ritardo.

  • art. 75 c.p.c.

    Richiamato dal Ministero insieme alla disciplina dell'equa riparazione nella censura sulla liquidazione dell'indennizzo.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del giudizio e non è revocabile; una successiva manifestazione di volontà contraria non consente di riattivare l'impugnazione principale.
  • L'impugnazione incidentale non viene automaticamente travolta dalla rinuncia all'impugnazione principale quando la disciplina applicabile e la giurisprudenza escludono l'assimilazione della rinuncia all'inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione principale.
  • In tema di equa riparazione per durata irragionevole del processo, se il dante causa è deceduto e l'erede agisce anche iure proprio, il giudice deve segmentare il rapporto temporale e verificare separatamente la durata ragionevole per ciascuna fase e per ciascun avente diritto, senza cumulare indistintamente il danno del de cuius e quello dell'erede.
  • Il diritto all'indennizzo iure proprio dell'erede decorre dalla sua costituzione in giudizio e presuppone una effettiva partecipazione procedurale idonea a configurare un interesse giuridicamente rilevante alla sollecita definizione del processo.
  • La presunzione di insussistenza del pregiudizio per contumacia opera nei giudizi di equa riparazione introdotti dopo l'entrata in vigore della norma e richiede una verifica concreta della contumacia della parte o del dante causa.
  • Il "vantaggio patrimoniale" idoneo a incidere sull'equa riparazione deve essere un beneficio autonomo e oggettivamente comparabile con l'indennizzo dovuto, non potendo essere identificato con l'aumento dell'indennizzo stesso dovuto al protrarsi del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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