Cassazione Penale, Ordinanza n. 22963/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato era stato giudicato per più reati di ricettazione e, in appello, la Corte territoriale aveva applicato la pena ex art. 599-bis c.p.p. pari ad anni 5, mesi 9 e giorni 8 di reclusione ed euro 2.340 di multa. In sede di ricorso per cassazione, la difesa ha dedotto violazione degli artt. 99, 157 e 161 c.p. e dell'art. 129 c.p.p., oltre a vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di appello non avesse esaminato il motivo concernente l'erroneo riconoscimento della recidiva reiterata specifica e le ricadute sul termine di prescrizione. Secondo il ricorrente, la rinuncia ai motivi di appello non avrebbe riguardato tale profilo, sicché il giudice di secondo grado avrebbe dovuto pronunciarsi autonomamente sulla sussistenza della recidiva e, se del caso, dichiarare l'estinzione dei reati per prescrizione. La Cassazione ha però rilevato che, dal verbale di udienza, il difensore aveva rinunciato a tutti i motivi di appello di merito tranne quelli relativi al trattamento sanzionatorio ('eccetto quelli quoad pena'); perciò ogni doglianza sulla recidiva era stata abbandonata e non poteva più essere dedotta nemmeno ai fini della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo unico. Ha affermato che la rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli inerenti alla pena comporta l'abbandono anche delle censure sulla recidiva, che costituisce un autonomo capo della decisione e non può essere ricondotta alle sole questioni sulla misura della pena. Conseguentemente la Corte di appello non era tenuta a motivare su questioni ritualmente rinunciate, né poteva essere invocato l'art. 129 c.p.p. per ottenere la declaratoria di prescrizione, poiché questa presupponeva l'esame di una censura ormai preclusa. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina il concordato sui motivi di appello, nel cui ambito la causa è stata definita con pena concordata.
Richiamato dalla difesa in relazione alla recidiva reiterata specifica e ai suoi effetti.
Richiamato dalla difesa per sostenere l'intervenuta prescrizione dei reati.
Richiamato dalla difesa per il computo del termine prescrizionale in presenza di recidiva.
Invocato per sostenere l'obbligo di immediata declaratoria della prescrizione; la Corte ha escluso la violazione perché la questione presupponeva una censura ormai rinunciata.
Applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità.
Massime di principio
- La rinuncia, in appello, a tutti i motivi diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio comporta l'abbandono anche delle censure sulla recidiva, poiché quest'ultima integra un autonomo capo della decisione e non una mera componente della quantificazione della pena.
- Quando un motivo di gravame è stato ritualmente rinunciato, il giudice di appello non ha obbligo di pronunciarsi su di esso né di motivare sul punto, e la questione non può essere riesaminata in cassazione.
- La pretesa declaratoria di prescrizione non può essere coltivata se presuppone l'esame di una censura sulla recidiva ormai preclusa per rinuncia ai motivi di appello.
- Nel concordato sui motivi di appello, il perimetro devolutivo è delimitato dall'accordo processuale e il controllo di legittimità non può estendersi oltre le questioni ancora effettivamente devolute.
Come è indicizzato
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