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Parere

Parere n. 1299/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto da Proodos Consorzio Cooperative Sociali a r.l., in persona del legale rappresentante signora Scognamiglio Ornella, contro la Regione Campania per l'annullamento: i) del decreto dirigenziale n. 910 del 28 novembre 2008, A.G.C. 12 Area Generale di Coordinamento – Sviluppo Economico, recante «Programma regionale di sviluppo della cooperazione di produzione-lavoro e sociale. Liquidazione titolo II del I bando prima annualità, ditta Proodos Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale»; ii) del decreto dirigenziale n. 154 del 24 marzo 2009, A.G.C. 12 Area Generale di Coordinamento – Sviluppo Economico, recante «Programma regionale di sviluppo della cooperazione di produzione-lavoro e sociale – DGR 3708/03 e s.m.i. Riproposizione con impegno sul capitolo della perenzione amministrativa dei decreti dirigenziali n. 901-908-909-910-911-912-913 del 28.11.2008 – n. 920-921-923-924 del 01.12.2008 dell'A.G.C. 12»; iii) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale; nonché per l'accertamento del diritto alla corresponsione della somma di euro 55.000,00.

Giustizia amministrativa201200043

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto dirigenziale n. 910 del 28 novembre 2008 e del decreto dirigenziale n. 154 del 24 marzo 2009, relativi alla liquidazione e alla riproposizione dell’impegno di un contributo nell’ambito del programma regionale di sviluppo della cooperazione, con richiesta di accertamento del diritto alla corresponsione di euro 55.000,00.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, deducendo, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, il difetto di motivazione e la violazione e falsa applicazione del bando approvato con decreto dirigenziale A.G.C. 12 n. 494/2004. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto alla corresponsione della somma di euro 55.000,00. La Sezione, prima di pronunciarsi, aveva disposto l’acquisizione della prova della data di notificazione o comunicazione dei provvedimenti impugnati e dell’originale del ricorso, per verificare anche la tempestività della sua presentazione. Il Ministero ha prodotto documentazione relativa alla notificazione dei provvedimenti in data 20 giugno 2009, ma non ha acquisito elementi idonei a provare la data di presentazione o notificazione del ricorso, indicata dalla Regione Campania nel 23 novembre 2009. Poiché la relazione ministeriale del 4 febbraio 2026 non era stata trasmessa alla ricorrente, si è posta una questione di integrità del contraddittorio e di necessità di consentire alla parte di formulare osservazioni, in particolare sulla prova della data di notifica del ricorso.

Il parere

La Sezione non ha definito né le questioni preliminari di rito né il merito del ricorso. Ha ritenuto necessario sospendere l’espressione del parere e disporre che la relazione ministeriale del 4 febbraio 2026 sia trasmessa alla ricorrente entro dieci giorni dal ricevimento del parere, assegnandole ulteriori venti giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni, con specifico riguardo alla prova della data di notificazione del ricorso. Per accelerare l’adempimento, copia del parere è stata trasmessa direttamente anche alla ricorrente e alla Regione Campania. Il Ministero dovrà informare la Sezione dell’avvenuto adempimento. L’affare è stato rinviato a un’adunanza da fissarsi nell’ultimo trimestre del 2026, con riserva di ogni decisione in rito e nel merito. La Sezione ha inoltre precisato che, in caso di mancato adempimento, potrà decidere sulla base della documentazione già presente agli atti, ferme le eventuali responsabilità.

Osservazioni

Integrità del contraddittorio e relazione ministeriale

La relazione ministeriale del 4 febbraio 2026, contenente i chiarimenti sulla notificazione dei provvedimenti impugnati e sull’assenza di prova documentale della data di presentazione del ricorso, non risulta trasmessa alla ricorrente. Deve pertanto essere comunicata alla parte, che deve poter formulare osservazioni e controdeduzioni.

Prova della data di notificazione del ricorso

Alla ricorrente deve essere assegnato un termine di venti giorni per prendere posizione, in particolare, sulla prova della data di notificazione o presentazione del ricorso, rilevante ai fini della verifica della tempestività del ricorso straordinario.

Incombente istruttorio ministeriale

Il Ministero deve trasmettere la relazione alla ricorrente entro dieci giorni dal ricevimento del parere e informare sollecitamente la Sezione dell’avvenuto adempimento. In caso di mancato adempimento, la Sezione potrà decidere sulla base degli atti disponibili.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente quale parametro della censura di violazione dell’obbligo di motivazione; la Sezione non si è ancora pronunciata sul merito di tale motivo.

  • d.P.R. 1199/1971

    È la fonte del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nell’ambito del quale la Sezione ha disposto un supplemento istruttorio e ha sospeso l’espressione del parere; il testo non indica specifici articoli applicati.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, prima di decidere su questioni potenzialmente decisive per la ricevibilità o la tempestività del ricorso, il Consiglio di Stato deve assicurare alle parti la conoscibilità degli elementi istruttori acquisiti e la possibilità effettiva di presentarvi osservazioni e controdeduzioni.
  • Quando l’amministrazione riferente adempie solo parzialmente a un precedente ordine istruttorio, la Sezione può sospendere nuovamente l’espressione del parere, disporre la trasmissione degli elementi acquisiti alla parte interessata e assegnare un termine per il contraddittorio.
  • La mancata produzione della prova documentale della data di presentazione o notificazione del ricorso può impedire la definizione immediata dell’affare, quando tale data sia rilevante per la verifica della tempestività del ricorso straordinario.

Ricorso straordinario sulla liquidazione di un contributo regionale

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società cooperativa sociale contro la Regione Campania per l’annullamento di due decreti dirigenziali relativi alla liquidazione e alla riproposizione dell’impegno di somme nell’ambito del programma regionale di sviluppo della cooperazione di produzione-lavoro e sociale. La ricorrente ha chiesto anche l’accertamento del diritto alla corresponsione di euro 55.000,00.

Premesse e censure

La ricorrente ha dedotto un unico motivo, concernente la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, il difetto di motivazione e la violazione e falsa applicazione del bando approvato con decreto dirigenziale A.G.C. 12 n. 494/2004. È stata proposta anche un’istanza di sospensione cautelare.

Precedente istruttoria

Con il parere interlocutorio n. 4530 del 25 luglio 2012, la Sezione aveva ritenuto necessario acquisire documentati chiarimenti sulla data di notificazione o comunicazione dei provvedimenti impugnati, con prova della ricezione, nonché l’originale del ricorso dal quale risultasse la data della sua presentazione. Tali elementi erano necessari anche per consentire la valutazione dell’istanza cautelare e delle questioni preliminari.

Dopo il mancato adempimento, nel 2023 la Sezione ha sollecitato il Ministero riferente e ha chiesto alle parti di manifestare l’eventuale permanenza dell’interesse alla definizione dell’affare. La ricorrente, nel gennaio 2026, ha confermato il proprio interesse.

Chiarimenti acquisiti

Con nota del 4 febbraio 2026 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha comunicato che i provvedimenti impugnati sarebbero stati notificati il 20 giugno 2009, sulla base della cartolina di ricevimento prodotta dalla Regione Campania. Quanto alla data di presentazione del ricorso, il Ministero ha invece confermato l’assenza di documentazione idonea a provare la notificazione del 23 novembre 2009, indicata dalla Regione nelle proprie controdeduzioni.

Valutazioni della Sezione

La Sezione ha rilevato che la relazione ministeriale non era stata trasmessa alla ricorrente. Prima di decidere sulla tempestività del ricorso e sulle ulteriori questioni di rito e di merito, ha quindi ritenuto necessario garantire l’integrità del contraddittorio.

È stato disposto che:

  • la relazione ministeriale del 4 febbraio 2026 sia trasmessa alla ricorrente entro dieci giorni dal ricevimento del parere;
  • alla ricorrente siano assegnati venti giorni per formulare osservazioni e controdeduzioni;
  • le osservazioni riguardino in particolare la prova della data di notificazione o presentazione del ricorso;
  • il Ministero informi sollecitamente la Sezione dell’avvenuto adempimento.

Per accelerare la procedura, copia del parere è stata inviata direttamente anche alla ricorrente e alla Regione Campania.

Conclusioni e seguito del procedimento

La Sezione ha sospeso l’espressione del parere, riservando ogni decisione in rito e nel merito, e ha rinviato l’affare a un’adunanza da fissarsi nell’ultimo trimestre del 2026. In caso di mancato adempimento, ferme le eventuali responsabilità, la Sezione potrà decidere sulla base della documentazione già presente agli atti.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivoTermini del procedimento

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