Cassazione Penale, Sentenza n. 31873/2023 del 24/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile ha impugnato la sentenza d'appello che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato (art. 590, comma 3, c.p.) e aveva revocato le statuizioni civili; deduceva che i giudici d'appello avevano erroneamente computato i termini della prescrizione includendo periodi di sospensione disposti dal giudice di primo grado per rinvii dell'udienza (rinvio dal 9.12.2020 al 17.3.2021 e dal 17.3.2021 al 9.6.2021) e lamentava altresì carenza di motivazione in ordine alla responsabilità penale degli imputati.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato il principio consolidato secondo cui i rinvii disposti per esigenze istruttorie (acquisizione di prova, audizione di consulente di parte) non comportano la sospensione del termine di prescrizione, la quale è invece prevista solo in caso di legittimo impedimento delle parti o del difensore. Escludendo la sospensione illegittimamente computata, il reato commesso il 24 luglio 2013 si è prescritto il 24 gennaio 2021, cioè prima della sentenza di primo grado del 7 luglio 2021; pertanto la Corte d'Appello ha correttamente dichiarato l'estinzione del reato e revocato le statuizioni civili in conformità al principio stabilito dalle Sezioni Unite. Per legge il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Indica il tipo di reato (lesioni aggravate o altra fattispecie richiamata nella sentenza di merito); la decisione valuta la prescrizione di tale reato alla luce dei termini computati.
art. 578, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che regola la decisione sugli effetti civili: se il reato si estingue per prescrizione prima della decisione di primo grado, le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado devono essere revocate dall'appello quando emerga che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado.
Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, Rv. 220509
Principio consolidato secondo cui il rinvio del dibattimento per esigenze istruttorie non determina la sospensione del corso della prescrizione; la sospensione è ammessa solo per legittimo impedimento delle parti o del difensore.
Sez. 3, n. 26429 del 01/03/2016, Rv. 267101
Conferma che i rinvii motivati dalla necessità di acquisire prove non sospendono i termini di prescrizione.
Sez. U, n. 39614 del 28/04/2022, Rv. 283670
La Sezioni Unite hanno stabilito che, quando il giudice d'appello dichiara l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza di primo grado, il giudice d'appello deve revocare le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado.
Massime di principio
- I rinvii disposti dal giudice esclusivamente per esigenze istruttorie (es. audizione di consulente o acquisizione di prova) non sospendono il termine della prescrizione; tali periodi non vanno computati come sospensione.
- La sospensione del corso della prescrizione è ammessa solamente in presenza di legittimo impedimento della parte o del difensore; spetta al giudice motivare la natura del rinvio se intende farlo valere come sospensione.
- Se la prescrizione del reato si è verificata prima della pronuncia di primo grado, l'appello che dichiara l'estinzione deve revocare le statuizioni civili rese in primo grado (anche se motivate dal primo giudice), conformemente alla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
- Chi impugna per errato computo dei termini di prescrizione deve dimostrare che i periodi ritenuti sospensivi rientrano effettivamente nelle ipotesi di sospensione ammesse dalla legge; in mancanza la censura è destinata a essere rigettata.
- I ricorsi manifestamente infondati comportano la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove previsto, di somme a titolo di ammenda o verso la cassa delle ammende.
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