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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30061/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cliente)

La controversia

La lite nasce dal rapporto tra un cliente e il proprio difensore in relazione all'attività svolta in un giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti e alle successive attività stragiudiziali per l'esecuzione della decisione. Il professionista agiva per ottenere il saldo del compenso, deducendo di aver già ricevuto un acconto, mentre il cliente sosteneva di avere corrisposto ulteriori acconti complessivamente idonei a soddisfare ogni pretesa e contestava la congruità della parcella non vistata dall'ordine professionale. In primo grado il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda del legale, ritenendo non specificamente contestati gli importi della parcella e non specificamente contestati dal professionista gli acconti allegati dal cliente; la corte d'appello aveva poi confermato in sostanza tale impostazione, ma aumentando di euro 3.000 l'importo dovuto. Con il ricorso per cassazione il cliente deduceva: 1) violazione degli artt. 112, 115, 2697 e 2233 c.c. e degli artt. 1 e 4 del D.M. 55/2014, sostenendo che la corte d'appello aveva erroneamente applicato il principio di non contestazione agli importi della parcella e aveva omesso di verificare l'effettiva attività svolta e la corretta liquidazione del compenso secondo i parametri forensi, nonostante la contestazione, anche generica, fosse sufficiente a imporre al professionista la prova del proprio credito; 2) violazione degli artt. 92, comma 2, e 345 c.p.c. per la condanna integrale alle spese di entrambi i gradi nonostante, secondo il ricorrente, vi fosse soccombenza reciproca e quindi spazio per la compensazione almeno parziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che il cliente non si era limitato ad allegare i pagamenti in acconto, ma aveva anche contestato la debenza del residuo e chiesto la determinazione giudiziale del compenso secondo i parametri professionali. Di conseguenza, non poteva ritenersi correttamente applicato il principio di non contestazione e il giudice di merito avrebbe dovuto verificare l'attività effettivamente svolta dal professionista e la corretta applicazione del D.M. 55/2014, in conformità all'art. 2233 c.c. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché la nuova decisione sul compenso inciderà anche sulla regolazione delle spese processuali. Il testo fornito si interrompe alla formula "P.Q.M. La Corte di Cassazione accogl...", ma dal corpo della motivazione emerge chiaramente l'accoglimento del ricorso con cassazione e rinvio alla corte d'appello per una nuova liquidazione del compenso e delle spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come norma processuale la cui violazione viene dedotta per avere il giudice attribuito alla parcella un valore non coerente con le difese svolte e con la domanda di accertamento del compenso dovuto

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per censurare l'utilizzo del principio di non contestazione in assenza di una vera e propria mancata contestazione del credito professionale

  • art. 2697 c.c.

    la prova dell'attività svolta e della corretta applicazione dei parametri tariffari resta a carico del professionista quando il cliente contesti, anche genericamente, la pretesa

  • art. 2233 c.c.

    se il compenso del professionista non è convenuto, esso deve essere determinato secondo tariffe, usi o, in mancanza, dal giudice; non è sufficiente recepire automaticamente l'importo indicato in una parcella contestata

  • art. 1 D.M. n. 55/2014

    richiamato insieme ai parametri per la liquidazione del compenso professionale

  • art. 4 D.M. n. 55/2014

    "ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate"

    la liquidazione del compenso deve essere calibrata su caratteristiche concrete dell'incarico e dell'attività svolta, non potendo il giudice omettere tale verifica

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    richiamato in relazione alla richiesta di compensazione delle spese in caso di soccombenza reciproca

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese, ma il relativo profilo è assorbito

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    richiamato in tema di sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo

  • D.P.R. n. 68 del 2005, art. 6

    la ricevuta di avvenuta consegna PEC è documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, l'avvenuta ricezione del messaggio

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    menzionato per il deposito della memoria in prossimità dell'adunanza camerale

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato nell'appello incidentale per la domanda di risarcimento danni per lite temeraria

  • D.M. n. 55/2014

    parametro di riferimento per la liquidazione dei compensi dell'avvocato in difetto di accordo

Massime di principio

  • In tema di compensi dell'avvocato, quando il cliente contesta la pretesa professionale, anche in modo non analitico, il giudice non può limitarsi a recepire la parcella prodotta dal legale, ma deve verificare l'attività concretamente svolta e procedere alla liquidazione secondo i parametri applicabili.
  • La contestazione del cliente sul quantum dovuto al professionista è sufficiente a spostare sul professionista l'onere di provare sia le prestazioni eseguite sia la corretta applicazione della tariffa o dei parametri forensi.
  • L'art. 2233 c.c. impone, in assenza di accordo sul compenso, una determinazione giudiziale fondata su tariffe, usi o parametri, con valutazione delle caratteristiche concrete dell'affare e dell'attività svolta.
  • Una parcella non vistata dall'ordine professionale non può, da sola e in presenza di contestazione, costituire base automatica e vincolante per la liquidazione del compenso.
  • Quando la decisione sul quantum del compenso viene cassata, resta assorbita la censura sulle spese di lite, che dovranno essere regolate nuovamente in sede di rinvio secondo l'esito finale della controversia.

Come è indicizzato

MaterieMandato
RamiContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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