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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1199/2020 del 21/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (coniuge)

La controversia

I coniugi avevano celebrato matrimonio concordatario il 30 luglio 1977. Il Tribunale ecclesiastico ne aveva dichiarato la nullità per vizio del consenso del marito, derivante dall’esclusione della prole e dell’indissolubilità; la sentenza era divenuta esecutiva presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica il 7 luglio 2014. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza dell’11 luglio 2016, aveva dichiarato efficace in Italia la pronuncia ecclesiastica, ritenendo tardiva l’eccezione della moglie relativa alla protrazione della convivenza matrimoniale per oltre tre anni, formulata soltanto costituendosi tardivamente all’udienza di comparizione. La moglie ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: ha contestato che la convivenza ultratriennale ostativa alla delibazione debba essere fatta valere mediante eccezione in senso stretto, sostenendo che ciò rimetta alle parti la tutela dell’ordine pubblico e invada la sfera legislativa; ha denunciato la violazione delle norme processuali e dell’Accordo del 1984, lamentando che la tutela dell’ordine pubblico sia stata subordinata alla tempestiva iniziativa della parte; infine, ha denunciato l’omesso esame della contrarietà della sentenza ecclesiastica all’ordine pubblico, l’erronea valutazione delle prove, l’insufficiente intervento del pubblico ministero e la nullità per mancata trascrizione delle sue conclusioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza delle Sezioni Unite e i motivi non offrivano argomenti nuovi per modificarla. Ha ribadito che la convivenza coniugale protratta per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario costituisce situazione di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità, ma che la relativa eccezione, per la sua complessità fattuale e la connessione con diritti e doveri personalissimi, è in senso stretto: non è rilevabile d’ufficio e deve essere proposta tempestivamente, non potendo essere sollevata per la prima volta in cassazione. Ha inoltre escluso la nullità per le modalità dell’intervento del pubblico ministero: è sufficiente che questi sia informato del procedimento e posto in condizione di parteciparvi, senza che siano censurabili le modalità concrete del suo intervento o l’omessa o erronea menzione della sua attività. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.600, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è dunque inammissibile, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte e i motivi non apportano elementi idonei a giustificare un mutamento dell’orientamento.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • La convivenza coniugale protratta per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario integra una situazione giuridica di ordine pubblico italiano che osta alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità, quale che sia il vizio genetico del matrimonio-atto.
  • L’ostacolo alla delibazione fondato sulla convivenza ultratriennale deve essere fatto valere dal coniuge interessato mediante eccezione in senso stretto: non è rilevabile d’ufficio e deve essere proposta tempestivamente nel giudizio di merito, non potendo essere sollevata per la prima volta in cassazione.
  • La natura fattuale della convivenza coniugale e la sua connessione con l’esercizio di diritti, l’adempimento di doveri e l’assunzione di responsabilità personalissime giustificano che la scelta di eccepire la convivenza sia rimessa all’autonomia del coniuge interessato.
  • Ai fini della regolarità dell’intervento del pubblico ministero, è sufficiente che sia informato dell’esistenza del procedimento e posto in condizione di parteciparvi concretamente e di formulare le proprie conclusioni; le modalità del suo intervento e l’omessa o erronea menzione della sua attività non determinano nullità della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieSeparazioneImpugnazioni
RamiFamigliaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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