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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49284/2022 del 27/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., il riconoscimento della continuazione tra più condanne a suo carico (tra cui condanna per associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. e varie condanne per reati 'fine' aggravati ex art. 7 L.203/91), sostenendo che tutte le condotte siano espressione di una perdurante e unitaria partecipazione al clan dei Casalesi. La Corte di appello di Napoli aveva respinto la domanda ritenendo mancasse l'unicità del disegno criminoso e la prova che i reati successivi fossero programmati sin dall'inizio. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza per cassazione denunciando violazione di legge e carenze motivazionali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato la motivazione del giudice dell'esecuzione come insufficiente e contraddittoria perché, pur avendo riconosciuto l'appartenenza del Garofalo al clan Zagaria, non ha adeguatamente valutato gli elementi di contesto (arco temporale della partecipazione, ruolo, modalità delle attività estorsive e di imposizione di slot machines) e non ha compiuto la verifica richiesta dalla giurisprudenza sulle concrete indicazioni di continuazione (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, sistematicità, programmazione dei reati sin dal primo episodio). Ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame dell'istanza.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'istanza di riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione; la Corte richiede una verifica motivata dei concreti indicatori di continuazione anche in questa fase

  • art. 81 cod. pen., commi 1 e 2 (continuazione)

    Principio della continuazione fra più reati quando esiste un disegno criminoso unitario programmato almeno nelle linee essenziali; richiede prova di un progetto comune sin dal primo reato

  • art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)

    La partecipazione a associazione mafiosa può, se dimostrata la programmazione dei reati-fine già all'atto della costituzione del sodalizio, costituire presupposto per la continuazione con i reati successivi; non automaticamente, però, per fatti contingenti e non programmati

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma procedurale citata nel motivo; in tale contesto scuote profili di competenza e procedimento di esecuzione, con implicazioni sulla valutazione dell'istanza

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. (motivi di cassazione)

    Norme che consentono il gravame per violazione di legge e vizio motivazionale; la Corte le utilizza per censurare la motivazione insufficiente del giudice dell'esecuzione

  • art. 110 cod. pen., art. 513-bis cod. pen., art. 629 c.p. (reati contestati)

    Norme sostanziali relative ai reati 'fine' contestati; la valutazione della loro relazione alla partecipazione associativa è centrale per stabilire la continuità del disegno criminoso

  • art. 7 L. 203/1991 (aggravante per finalità mafiose)

    Aggravante che qualifica i reati come compiuti per agevolare il gruppo mafioso; utile ma non di per sé sufficiente a provare la programmazione originaria dei reati

  • Sez. U., n. 28659 del 18/5/2017 (Gargiulo) - principio giurisprudenziale

    Criteri indicativi per il riconoscimento della continuazione: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, abitudini programmate di vita, e la necessità che i reati successivi fossero almeno delineati al momento del primo reato

  • Sez. 1, n. 1534 del 9/11/2017 (Giglia) e Sez. 6, n. 13085 del 3/10/2013 (Amato) - principi giurisprudenziali

    Ulteriori pronunce che chiariscono: possibile continuazione tra associazione mafiosa e reati-fine se questi erano programmati sin dall'origine; esclusione quando i reati sono legati a circostanze contingenti non prevedibili

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione (in sede di esecuzione come in sede di cognizione) non basta la mera appartenenza a un sodalizio: è necessaria prova che i reati successivi fossero programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento del primo fatto
  • Il giudice deve motivare in modo puntuale la valutazione degli 'indicatori' di continuazione: omogeneità del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, modalità operative, sistematicità e ruolo dell'imputato
  • Il riconoscimento della sola aggravante mafiosa sui reati-fine non determina automaticamente la continuazione; occorre valutare se tali reati fossero prevedibili e parte del progetto criminoso originario
  • Nella pratica difensiva è utile documentare e proporre elementi temporali e di ruolo (periodo concreto di adesione al clan, mansioni svolte, attività estorsive ripetute, imposizione di slot machines ecc.) per dimostrare la concludenza tra associazione e reati-fine
  • Se il giudice dell'esecuzione omette un adeguato confronto con le condanne e gli elementi di contesto, è possibile ottenere l'annullamento e il rinvio per nuovo esame chiedendo una motivazione approfondita sui criteri indicati dalla giurisprudenza

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