Cassazione Civile, Ordinanza n. 04864/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cooperativa)
La controversia
La controversia trae origine da un procedimento di arbitrato irrituale attivato da una cooperativa per ottenere l'accertamento di un debito relativo a quote sociali mensili. L'interessata aveva eccepito, in arbitrato, il difetto di competenza dell'arbitro e di avere già saldato il debito; il lodo aveva accolto la domanda della cooperativa. L'impugnazione del lodo davanti alla Corte d'appello era stata dichiarata inammissibile perché proposta dinanzi al giudice sbagliato, dovendosi invece rispettare il doppio grado di giurisdizione e agire davanti al tribunale. Un successivo ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale era stato dichiarato inammissibile per difetto di accordo tra le parti sul ricorso per saltum. Con il ricorso ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. la ricorrente ha chiesto la revocazione dell'ordinanza di cassazione sostenendo che la Corte avrebbe commesso un errore di fatto revocatorio: secondo la ricorrente, il Tribunale di Bari si sarebbe pronunciato solo sul lodo arbitrale e non nel merito, sicché quel giudizio avrebbe dovuto essere considerato di appello e il ricorso per cassazione sarebbe stato ammissibile; ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il motivo non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma tendesse a contestare la valutazione giuridica compiuta nella precedente ordinanza di inammissibilità, cioè un preteso errore di diritto/giudizio non emendabile con revocazione. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, condannando la ricorrente alle spese. Ha respinto la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. proposta dalla resistente e ha dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 33 dello Statuto della Cooperativa
fonte della clausola compromissoria per arbitrato irrituale attivata dalla cooperativa
richiamato per affermare che il lodo irrituale è impugnabile davanti al giudice ordinario competente secondo le regole ordinarie, non necessariamente davanti alla corte d'appello
evocato nell'atto introduttivo del giudizio riassunto per la richiesta di regolamento di competenza
invocato dalla ricorrente come parametro di censura per pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado appellabile solo se le parti concordano sull'omissione dell'appello
individua il rimedio revocatorio esperibile avverso le decisioni della Corte di cassazione nei limiti dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c.
l'errore revocatorio è solo un errore di percezione/assoluta svista su un fatto decisivo, non un errore di diritto o di valutazione
richiamato nella domanda della resistente di condanna per responsabilità aggravata, poi respinta per mancanza dei presupposti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ove dovuto
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione ex art. 391-bis c.p.c. è ammissibile solo in presenza di un vero errore di fatto revocatorio, consistente in una falsa percezione immediatamente rilevabile dagli atti; non basta prospettare una erronea interpretazione giuridica della vicenda o delle risultanze processuali.
- L'errore di fatto revocatorio richiede che il fatto decisivo sia stato supposto inesistente o esistente contro la chiara evidenza degli atti, purché quel fatto non sia stato oggetto di discussione e di decisione nel provvedimento impugnato.
- Non è revocatorio l'errore che investe la qualificazione del giudizio, la ricostruzione del suo iter o la valutazione della sua inammissibilità: tali censure attengono al giudizio di diritto e non alla mera percezione del fatto.
- In tema di impugnazione per saltum, il ricorso diretto per cassazione contro una decisione appellabile è ammissibile solo se risulti l'accordo delle parti all'omissione dell'appello; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- Quando il giudice rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, salvo esenzioni da verificare in concreto dall'amministrazione giudiziaria.
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