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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18497/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro ambientale provocato dalla rottura di un oleodotto di proprietà dell'assicurata, con fuoriuscita di greggio e necessità di interventi di bonifica. L'assicuratrice, che aveva coperto il rischio di danno ambientale, ha chiesto la condanna dell'assicurata a restituire euro 8.419.959,10, sostenendo che il sinistro fosse stato causato con dolo o colpa grave dall'assicurata ai sensi dell'art. 1900, primo comma, c.c. e che vi fossero state reticenze rilevanti ex artt. 1892 e 1893 c.c. nella fase precontrattuale e dopo il sinistro. L'assicurata ha resistito e ha proposto domanda riconvenzionale per euro 641.635,36 a titolo di ulteriore indennizzo. In primo grado il Tribunale ha accolto la domanda dell'assicuratrice e rigettato la riconvenzionale; la Corte d'appello ha respinto l'appello dell'assicurata. In cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi, ma il testo esaminato mostra che la Corte non è entrata nel merito dei motivi perché ha rilevato l'inammissibilità per tardività del ricorso, notificato il 30 ottobre 2025 oltre il termine lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza d'appello del 28 marzo 2025. La ricorrente ha anche sostenuto, in memoria, una questione di legittimità costituzionale dell'art. 133 c.p.c. novellato, deducendo eccesso di delega, questione respinta come manifestamente infondata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza d'appello, individuata nel 28 marzo 2025. Ha ritenuto irrilevanti i motivi del ricorso, ha respinto la doglianza costituzionale sull'art. 133 c.p.c. come manifestamente infondata e ha condannato la ricorrente alle spese di legittimità, oltre a una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1900 c.c.

    richiamato dalla parte attrice quale base per escludere la garanzia assicurativa in caso di dolo o colpa grave dell'assicurato nella causazione del sinistro.

  • art. 1892 c.c.

    richiamato per sostenere la rilevanza di dichiarazioni inesatte o reticenze dell'assicurato nella formazione del contratto assicurativo.

  • art. 1893 c.c.

    richiamato per sostenere la rilevanza delle reticenze dell'assicurato in assenza di dolo o colpa grave.

  • art. 327 c.p.c.

    fissa il termine lungo per proporre le impugnazioni ordinarie, decorrente dalla pubblicazione della sentenza; nel caso concreto il termine è stato calcolato dalla data di pubblicazione al 28 marzo 2025.

  • art. 133 c.p.c.

    nel testo novellato dal d.lgs. 164/2024, la sentenza è resa pubblica mediante deposito telematico; la pubblicazione coincide con il deposito telematico che la rende ostensibile alle parti.

  • d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    ha modificato l'art. 133 c.p.c. per adeguare la disciplina della pubblicazione della sentenza al processo civile telematico.

  • art. 196-quater disp. att. c.p.c.

    richiamato per affermare l'esclusività delle modalità telematiche di deposito dei provvedimenti del giudice.

  • art. 1, comma 17, lett. h), L. 26 novembre 2021, n. 206

    interpretato come delega ampia a introdurre misure di implementazione del processo civile telematico, comprendenti anche la modifica della procedura di deposito dei provvedimenti del giudice.

  • art. 1, comma 17, lett. a) e b), L. 26 novembre 2021, n. 206

    richiamato dalla ricorrente per sostenere un preteso eccesso di delega, ma ritenuto non pertinente rispetto alla modifica dell'art. 133 c.p.c.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione accelerata e per l'inammissibilità rilevata in sede camerale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la riserva di deposito dell'ordinanza dopo l'adunanza camerale.

  • art. 96 c.p.c.

    base della condanna della ricorrente al pagamento di somme ulteriori per la condotta processuale ritenuta sanzionabile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente il raddoppio/ulteriore versamento del contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 10, lett. c), d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    richiamato per l'obbligo di registrazione della sentenza ai fini dell'imposta di registro.

  • art. 67, primo comma, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    richiamato in relazione all'iscrizione a repertorio della sentenza per l'assolvimento dell'imposta di registro.

  • art. 76 Cost.

    invocato dalla ricorrente per denunciare un eccesso di delega nella modifica dell'art. 133 c.p.c., ma la questione è stata ritenuta manifestamente infondata.

Massime di principio

  • Ai fini del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., la "pubblicazione" della sentenza coincide con il momento in cui il provvedimento diviene conoscibile alle parti tramite il deposito telematico e la sua ostensione nel fascicolo, non con la successiva comunicazione di cancelleria.
  • Nel regime del processo civile telematico, la sentenza si considera pubblicata quando il deposito telematico produce l'attribuzione del numero identificativo e la resa ostensibile nel fascicolo; eventuali fasi successive di repertoriazione o comunicazione non spostano il dies a quo del termine d'impugnazione.
  • La modifica dell'art. 133 c.p.c. che elimina attività materiali del cancelliere nella pubblicazione del provvedimento rientra nella delega legislativa di ampia portata volta a implementare il processo civile telematico.
  • La data apposta nel repertorio della cancelleria non coincide con la data di pubblicazione della sentenza ai fini dell'art. 327 c.p.c., quando dagli atti telematici risulti che la sentenza era già stata pubblicata in data anteriore.
  • Se il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, l'impugnazione è irrimediabilmente inammissibile, senza esame dei motivi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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