Cassazione Penale, Sentenza n. 2411/2025 del 21/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva accolto parzialmente il reclamo ex art.35-ter Ord. pen. riducendo la pena di 1 giorno per il periodo 07/09/2016-18/09/2016 (Cosenza) e respingendo il resto. Il ricorrente denunciava: violazione dell'art.35-ter Ord. pen. e dell'art.3 CEDU; motivazione illogica e contraddittoria; detenzione inumana presso il carcere di Catanzaro (spazio pro-capite inferiore a 3 mq., considerati anche gli arredi); mancanza di acqua calda nelle celle di Teramo e L'Aquila; omissione di integrazione istruttoria circa la presenza della porta e il funzionamento dell'impianto di aerazione nel bagno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche e non confrontate con la motivazione del provvedimento impugnato, riproponendo profili già esaminati dal giudice di merito che aveva correttamente applicato l'art.35-ter Ord. pen. e la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n.6551/2020) sui fattori compensativi. La Corte ha osservato che il Tribunale aveva già considerato l'assenza di acqua calda e l'assenza di porta/areazione; che la sola mancanza di acqua calda, senza ulteriori elementi, non è idonea a dimostrare violazione dell'art.3 CEDU; che presso L'Aquila il ricorrente era da solo in cella di 9,339 mq con servizi esclusivi e accesso quotidiano a docce con acqua calda; che le celle di Catanzaro erano di 8,90 mq con spazio pro-capite di 3,37 mq quando presente altro ristretto. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 35-ter Ordinamento penitenziario
Norma chiave per i rimedi risarcitori in caso di presunta violazione dell'art.3 CEDU; applicata dal giudice di merito per valutare il diritto al ristoro sulla base delle condizioni detentive e della durata.
art. 3 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Tutela contro trattamenti inumani o degradanti; la valutazione della sua violazione richiede una valutazione complessiva delle condizioni di detenzione, tenendo conto anche dei fattori compensativi.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. (ricorso per cassazione)
Norme processuali richiamate dal ricorrente per le censure di violazione di legge e motivazione; la Corte ha ritenuto le deduzioni generiche e non sufficienti per i motivi di cassazione.
art. 35-bis Ordinamento penitenziario (disciplinante il reclamo giurisdizionale) e comma 4-bis
Richiamata per chiarire che il ricorso per cassazione avverso ordinanze del Tribunale di sorveglianza in materia di rimedi risarcitori è ammesso solo per violazioni di legge, con i limiti procedurali pertinenti.
Sentenza Sezioni Unite n. 6551 del 24/09/2020
sentenza n. 6551 del 24/09/2020 - dep. 2021, ricorrente Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Rv. 280433 - 02
Principio secondo cui fattori compensativi (breve durata della detenzione, dignitose condizioni carcerarie, sufficiente libertà di movimento/attività) possono superare la presunzione di violazione dell'art.3 CEDU quando lo spazio individuale in cella collettiva è inferiore a 3 mq; se lo spazio è tra 3 e 4 mq tali fattori concorrono alla valutazione complessiva.
art. 616 c.p.p. (condanna per spese processuali)
Base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma (qui euro 3.000) alla Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o colposo.
Massime di principio
- Il giudizio di violazione dell'art.3 CEDU per condizioni detentive si basa su una valutazione complessiva: durata, condizioni materiali, e possibilità di attività esterne possono compensare spazi ridotti.
- La disponibilità individuale di spazio inferiore a 3 mq in cella collettiva crea una presunzione di violazione dell'art.3, ma tale presunzione può essere superata da fattori compensativi concreti (Sez. Un. 6551/2020).
- La sola assenza di acqua calda, senza altri elementi degradanti o durata significativa, difficilmente è sufficiente a fondare un rimedio ex art.35-ter.
- Alle doglianze sul calcolo dello spazio pro-capite deve accompagnarsi documentazione probatoria specifica: affermazioni generiche non contrastano le risultanze assunte dal giudice di merito.
- Nei ricorsi per cassazione avverso ordinanze del Tribunale di sorveglianza in materia di rimedi risarcitori è ammessa la censura solo per violazione di legge; il confronto puntuale con la motivazione del giudice di merito è essenziale.
- Le richieste di integrazione istruttoria devono essere motivate nella loro rilevanza e non reiterare profili già esaminati; l'omissione di misure istruttorie è censurabile solo se determinante per la decisione.
- Ricorsi meramente ripetitivi o generici possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e alla Cassa delle ammende.
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