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Sentenza

Sentenza del 17/05/2018 n. 2217 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Processo tributario - Notificazione - Irreperibilità assoluta del contribuente - Onere della prova in capo al notificatore - Sussiste - Affissione nell'albo del comune - Illegittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità della notificazione dell'atto impositivo eseguita mediante deposito della copia presso la casa comunale e affissione dell'avviso all'albo del Comune, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973. Tale modalità presuppone l'irreperibilità assoluta del contribuente nel Comune del domicilio fiscale, che deve essere verificata mediante specifiche ricerche dell'agente notificatore. Nel caso esaminato, la relata si limitava a dichiarare genericamente l'assenza di abitazione, ufficio o azienda, senza descrivere le ricerche concretamente svolte.

La decisione

La notificazione è stata ritenuta illegittima perché l'agente notificatore non ha assolto l'onere di documentare, anche sommariamente, le specifiche verifiche svolte per accertare l'irreperibilità assoluta del contribuente. Non era quindi sufficiente la generica attestazione dell'assenza di una dimora, di un ufficio o di un'azienda. La procedura avrebbe dovuto rispettare le garanzie previste per l'irreperibilità relativa, ove non fosse stata adeguatamente provata l'irreperibilità assoluta.

Norme richiamate

  • Art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973

    Notificazione mediante deposito dell'atto presso la casa comunale e affissione dell'avviso nell'albo del Comune

    La disposizione può essere applicata solo quando risulti provata l'irreperibilità assoluta del contribuente nel Comune del domicilio fiscale. L'agente notificatore deve indicare le ricerche specifiche effettuate per verificare tale condizione.

  • Art. 140 c.p.c.

    Notificazione in caso di irreperibilità relativa o temporanea

    Quando il contribuente risulta ancora rintracciabile presso il Comune, ma non viene trovato nel luogo di notifica, devono essere rispettate le formalità proprie dell'irreperibilità relativa, tra cui il deposito presso la casa comunale e le ulteriori comunicazioni previste dalla norma.

Massime di principio

  • La notificazione mediante semplice affissione all'albo comunale è una modalità eccezionale e non può essere utilizzata senza una verifica concreta dell'irreperibilità assoluta del destinatario.
  • L'onere di provare l'irreperibilità assoluta ricade sull'agente notificatore e, in sede contenziosa, sull'Amministrazione che invoca la validità della notifica.
  • La relata di notifica deve descrivere, anche sommariamente, le ricerche effettuate: non è sufficiente una formula generica che attesti l'assenza di abitazione, ufficio o azienda.
  • Se il contribuente conserva un collegamento rintracciabile con il Comune, oppure se l'irreperibilità assoluta non è adeguatamente dimostrata, devono essere applicate le formalità dell'art. 140 c.p.c.
  • La violazione delle formalità richieste può comportare l'invalidità della notificazione dell'atto impositivo e incidere sulla possibilità per l'Amministrazione di far decorrere i termini di impugnazione o di riscossione.

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