Sentenza del 17/05/2018 n. 321 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia in materia di franchigia dall'IVA. nei confronti di soggetti che hanno omesso di optare per l'applicazione del regime speciale al momento della dichiarazione di inizio della loro attività economica. Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articoli da 282 a 292 - Regime speciale delle piccole imprese - Regime di franchigia - Obbligo di optare per l'applicazione del regime speciale nell'anno civile di riferimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva realizzato numerose vendite online senza iscriversi al registro dei soggetti passivi IVA e senza dichiarare i relativi proventi. Poiché i ricavi degli anni 2012 e 2013 non superavano la soglia prevista per la franchigia IVA delle piccole imprese, egli sosteneva di averne diritto anche retroattivamente. Tuttavia, aveva presentato la dichiarazione di inizio attività e optato per il regime di franchigia soltanto il 22 gennaio 2014. La questione sottoposta alla Corte riguardava la compatibilità con il diritto dell'Unione della normativa nazionale che imponeva di esercitare l'opzione contestualmente alla dichiarazione di inizio attività.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che il diritto dell'Unione non osta alla normativa nazionale. Gli Stati membri possono subordinare l'applicazione della franchigia IVA a un'opzione formalizzata entro un termine, anche contestualmente alla dichiarazione di inizio attività, e possono applicare il regime ordinario IVA in mancanza di tale opzione. L'IVA dovuta non costituisce una sanzione per l'omessa dichiarazione, ma il recupero dell'imposta divenuta esigibile. La limitazione è stata ritenuta compatibile con i principi di proporzionalità, neutralità fiscale, parità di trattamento e certezza del diritto. Il ricorrente non ha quindi ottenuto il riconoscimento retroattivo della franchigia; restano dovuti l'IVA accertata, le sanzioni e gli interessi secondo quanto stabilito dalle autorità nazionali.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE, articoli 281 e da 282 a 292
"Franchigie o riduzioni decrescenti" per le piccole imprese
La direttiva consente agli Stati membri di istituire regimi speciali di franchigia IVA per le piccole imprese, lasciando loro un margine di discrezionalità nella disciplina concreta.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 273
"Gli Stati membri possono stabilire ... altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'IVA e ad evitare le evasioni"
Gli Stati membri possono imporre obblighi procedurali ulteriori, purché rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, proporzionalità, neutralità fiscale e certezza del diritto.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 290
"I soggetti passivi che possono fruire della franchigia d'imposta possono optare per il regime normale"
La norma disciplina la facoltà di scegliere il regime ordinario o modalità semplificate, ma non impedisce agli Stati membri di fissare termini e modalità procedurali per l'accesso alla franchigia.
Legge ungherese sull'IVA n. CXXVII del 2007, articoli 187 e 188
"Il soggetto passivo ... ha il diritto di optare per l'esenzione soggettiva"
La franchigia è riconosciuta ai soggetti che rispettano la soglia di volume d'affari, con esonero dal pagamento dell'IVA e contestuale esclusione del diritto alla detrazione dell'IVA a monte.
Codice di procedura fiscale ungherese, articolo 22, paragrafo 1, lettera c)
"Il soggetto passivo dell'IVA esprime la volontà di optare per l'esenzione soggettiva all'atto della presentazione della dichiarazione di inizio dell'attività imponibile"
L'opzione deve essere esercitata tempestivamente, al momento dell'avvio dell'attività; la mancata opzione comporta l'applicazione del regime ordinario e impedisce il riconoscimento retroattivo della franchigia.
Principio di proporzionalità
L'obbligo di assoggettare a IVA le operazioni effettuate in assenza di opzione tempestiva non eccede quanto necessario per assicurare la riscossione dell'imposta.
Principio di neutralità fiscale
Consentire un'opzione retroattiva basata sui ricavi effettivamente conseguiti potrebbe attribuire un vantaggio indebito rispetto ai soggetti che hanno rispettato tempestivamente gli obblighi procedurali.
Principio di certezza del diritto
L'amministrazione deve poter conoscere in anticipo quali soggetti applicano la franchigia; la situazione fiscale non può essere modificata retroattivamente e indefinitamente.
Massime di principio
- Il superamento o il mancato superamento della soglia economica non è sempre sufficiente per ottenere un regime fiscale agevolato: quando la legge lo prevede, è necessario esercitare tempestivamente un'opzione formale.
- La mancata scelta del regime di franchigia entro il termine stabilito può comportare l'applicazione automatica del regime ordinario IVA, anche se il contribuente possiede tutti i requisiti sostanziali.
- In linea generale, un'opzione fiscale non può essere esercitata retroattivamente durante o dopo un controllo per scegliere, a posteriori, il regime più conveniente sulla base dei risultati effettivi dell'attività.
- Gli Stati membri possono prevedere obblighi dichiarativi e termini procedurali per la gestione della franchigia, purché siano chiari, proporzionati e non discriminatori.
- L'omessa opzione e l'omessa dichiarazione di inizio attività sono violazioni distinte dall'obbligo di versare l'IVA: l'imposta recuperata riguarda le operazioni imponibili effettuate secondo il regime ordinario, mentre le sanzioni devono essere valutate separatamente e rispettare il principio di proporzionalità.
- Per situazioni analoghe è essenziale verificare la normativa nazionale applicabile, la data di inizio dell'attività, il termine per esercitare l'opzione e gli eventuali effetti temporali previsti dalla legge.
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