Sentenza del 17/05/2018 n. 295 - Comm. Trib. Prov. Brescia
Controllo dei soci sull'attività sociale - Ristretta base sociale - Esclusione garanzie statuto del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti contestavano la possibilità di imputare loro, quali soci di una società a ristretta base sociale detenuta in via totalitaria, utili extracontabili e sostenevano di non conoscere l'attività e la gestione della società. Contestavano inoltre l'applicazione degli accertamenti senza il rispetto delle garanzie previste dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
La decisione
La pretesa dei soci non è stata accolta. In presenza di una società con compagine sociale ristretta o sostanzialmente totalitaria, si presume che i soci siano reciprocamente informati sull'attività sociale e sugli eventuali utili extracontabili distribuiti. Il vincolo di solidarietà e il controllo reciproco tra i soci impediscono di invocare la mancata conoscenza dell'attività societaria e, secondo il principio richiamato, escludono l'operatività delle garanzie dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente nel caso considerato.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il contribuente può comunicare, entro sessanta giorni, osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.
La sentenza esclude, nel caso di società a ristretta base sociale caratterizzata da vincoli di solidarietà e controllo reciproco, la possibilità per i soci di invocare le garanzie procedimentali previste dalla norma per contestare l'accertamento.
Massime di principio
- Nelle società con base sociale ristretta, soprattutto quando i soci detengono complessivamente o individualmente il capitale in modo totalitario o quasi totalitario, può operare la presunzione che essi conoscano la gestione societaria e la distribuzione degli utili extracontabili.
- La semplice dichiarazione del socio di non conoscere l'attività della società normalmente non è sufficiente a superare tale presunzione; occorrono elementi concreti che dimostrino l'estraneità del socio alla gestione e ai rapporti societari.
- Il vincolo familiare, personale o di controllo reciproco tra i soci può rafforzare la presunzione di conoscenza della situazione economica della società.
- In situazioni analoghe, il socio deve contestare specificamente sia l'esistenza dell'utile extracontabile sia la sua presunta distribuzione, fornendo prova di circostanze incompatibili con la conoscenza o la percezione degli utili.
- La portata delle garanzie procedimentali dello Statuto del contribuente deve essere valutata alla luce delle caratteristiche concrete dell'accertamento e della struttura societaria; la ristretta base sociale può limitare la possibilità di invocare tali garanzie secondo l'orientamento richiamato.
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