Sentenza del 17/05/2018 n. 325 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia circa il sistema di calcolo della base imponibile dell'accisa che grava sulle birre o le birre aromatizzate. Rinvio pregiudiziale - Disposizioni tributarie - Accise - Direttiva 92/83/CEE - Articolo 3, paragrafo 1 - Alcoli e bevande alcoliche - Birra - Birra aromatizzata - Grado Plato - Sistema di calcolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il calcolo dell'accisa sulle birre aromatizzate secondo la scala Plato. X S.A. sosteneva che, nel determinare i gradi Plato, non dovessero essere conteggiati lo sciroppo di zucchero e gli aromi aggiunti dopo il completamento della fermentazione, poiché tali sostanze non fanno parte dell'estratto secco del mosto primitivo. L'amministrazione doganale sosteneva invece che dovessero essere considerati tutti gli estratti presenti nel prodotto finito.
La decisione
La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE deve essere interpretato nel senso che, per calcolare la base imponibile delle birre aromatizzate secondo la scala Plato, si deve considerare esclusivamente l'estratto secco del mosto primitivo. Non devono quindi essere inclusi gli aromi e lo sciroppo di zucchero aggiunti dopo la fermentazione. La Corte ha valorizzato il significato tecnico della scala Plato, il sistema complessivo delle direttive sulle accise e l'obiettivo di evitare che una birra aromatizzata con il medesimo grado alcolico di una birra tradizionale sia tassata maggiormente solo per effetto degli ingredienti aggiunti successivamente. Le spese del procedimento principale devono essere liquidate dal giudice nazionale.
Norme richiamate
Articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE
L'accisa percepita dagli Stati membri sulla birra è determinata con riferimento al numero di ettolitri/gradi Plato o al numero di ettolitri/titolo alcolometrico effettivo di prodotto finito.
La nozione di grado Plato rinvia all'estratto secco del mosto primitivo, cioè all'estratto originale della birra, e non agli ingredienti aggiunti dopo la fermentazione.
Articolo 2 della direttiva 92/83/CEE
Per birra si intende qualsiasi prodotto di cui al codice NC 2203 o qualsiasi prodotto contenente una miscela di birra e di bevande non alcoliche di cui al codice NC 2206, con titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5% vol.
La disciplina delle accise si applica anche alle birre aromatizzate rientranti nella definizione unionale di birra.
Articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE
Gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte inferiori all'aliquota minima alle birre aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore al 2,8% vol.
La struttura della disciplina mostra che il regime delle accise è collegato anche al titolo alcolometrico e mira a tassare l'alcole consumato.
Articolo 28 della direttiva 92/83/CEE
Bevande a base di malto concentrato il cui mosto, prima della fermentazione, ha una densità pari o superiore a 1 200 dell'estratto primitivo (47 ° Plato).
Il riferimento ai gradi Plato è collegato alla densità e all'estratto del mosto primitivo prima della fermentazione, confermando un significato uniforme della nozione nella direttiva.
Articolo 6 della direttiva 92/84/CEE
L'aliquota minima di accisa sulla birra è fissata per ettolitro/grado Plato oppure per ettolitro/grado alcolico di prodotto finito.
I due metodi di tassazione sono alternativi e il metodo basato sui gradi Plato deve riferirsi all'estratto originale o mosto primitivo, non agli additivi post-fermentazione.
Articolo 68 della legge polacca sulle accise
La base imponibile per la birra è costituita dal numero di ettolitri/gradi della scala Plato del prodotto finito.
Il riferimento nazionale al prodotto finito non consente di includere automaticamente gli ingredienti aggiunti dopo la fermentazione: il valore Plato continua a essere quello riferito al mosto primitivo che caratterizza il prodotto.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale utilizza una nozione tecnica non definita espressamente, essa va interpretata secondo il significato abituale nel settore interessato, considerando anche il contesto e gli obiettivi della disciplina.
- Nel calcolo dell'accisa sulla birra secondo la scala Plato, occorre distinguere l'estratto originale del mosto primitivo dagli ingredienti aggiunti dopo la fermentazione: questi ultimi non aumentano il grado Plato imponibile.
- Il riferimento normativo al prodotto finito non implica necessariamente che debbano essere conteggiati tutti gli elementi materialmente presenti nel prodotto finale; può riferirsi a una caratteristica determinata in una fase precedente della produzione.
- Non è corretto applicare un metodo di calcolo che determini una maggiore imposizione per una birra aromatizzata rispetto a una birra tradizionale con lo stesso grado alcolico, se la maggiore base imponibile dipende soltanto da zuccheri o aromi aggiunti dopo la fermentazione.
- In situazioni analoghe, occorre verificare sia il metodo di tassazione scelto dallo Stato membro sia la fase produttiva alla quale la nozione tecnica utilizzata dalla norma fa riferimento.
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